COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 71/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANGELO FERRACANE (dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Macchitella Calcio Gela); A.S.D. MACCHITELLA CALCIO.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 71/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ANGELO FERRACANE (dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Macchitella Calcio Gela); A.S.D. MACCHITELLA CALCIO. La Procura Federale con nota 11683/1069 pf13-14/GR/GS/pp del 9 giugno 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: a) Il Sig. Angelo Ferracane, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Macchitella Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.1 bis comma 1 del C.G.S., anche in riferimento all’art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte in occasione delle gare Sporting Catena Nuova/Macchitella Calcio del 30/03/2014 e Macchitella Calcio/Nuova Niscemi del 05/04/2014 indicando quale allenatore il nominativo del sig. Mirko Michele Fausciana (iscritto nell’albo del Settore Tecnico – cod. 121.197), non tesserato per la predetta società; b) La A.S.D. Macchitella Calcio, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al proprio tesserato. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione per il sig. Angelo Ferracane e l’ammenda di € 600,00 per la A.S.D. Macchitella Calcio. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare appare documentalmente provato che nelle sopra indicate gare del campionato di Prima Categoria 2013–2014 disputate dalla A.S.D. Macchitella Calcio è stato inserito in distinta quale allenatore il nominativo del sig. Mirko Michele Fausciana, nonostante lo stesso non fosse tesserato con la società in questione. E le distinte di che trattasi risultano appunto firmate dal tesserato sig. Angelo Ferracane, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale. Tutto quanto sopra integra pertanto le violazioni contestate dalla Procura Federale, dalle quali derivano le sanzioni che vengono stabilite come appresso specificato. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - al Sig. Angelo Ferracane, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Macchitella Calcio, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; - alla A.S.D. Macchitella Calcio, la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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