COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 69/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. EGIDIO PUZZO (Presidente all’epoca dei fatti ed attualmente della A.S.D. Pantanelli Sport); A.S.D. PANTANELLI SPORT

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 69/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. EGIDIO PUZZO (Presidente all’epoca dei fatti ed attualmente della A.S.D. Pantanelli Sport); A.S.D. PANTANELLI SPORT Con nota 11148/66pf14-15/FDL/gb del 28/05/2015, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, e più precisamente: Il sig. Egidio Puzzo della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al C.U. n.1, paragrafo 3.6, del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, per avere organizzato un raduno di giovani calciatori, senza previamente richiedere la prescritta autorizzazione della F.I.G.C.; l’A.S.D. Pantanelli Sport, della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente. All’udienza dibattimentale odierna sono comparsi i deferiti, ed in particolare il sig. Puzzo ha fatto rilevare che quanto accaduto non è stato fatto in malafede. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento chiedendo l’applicazione dell’inibizione per mesi sei a carico del sig. Egidio Puzzo e dell’ammenda di € 900,00 a carico dell’A.S.D. Pantanelli Sport a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Presidente. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato ai deferiti risulta provato , limitatamente alla s.s. 2013/2014, dalle indagini eseguite dalla Procura Federale a seguito dalla nota inviata dal Presidente della A.S.D. Flora Calcio, pervenuta all’organo inquirente in data 7 agosto 2014. In tale nota si segnalava che due tesserati della società Flora Calcio avevano partecipato in data 21.06.2013 ad un raduno di giovani calciatori organizzato dalla A.S.D. Pantanelli Sport, senza che quest’ultima avesse ottenuto la preventiva autorizzazione. Detta circostanza è stata, peraltro, ammessa dallo stesso deferito con la nota inviata alla Procura Federale in data 24.09.2014, con la precisazione che il raduno avveniva nel mese di luglio 2013. Ne consegue che, come da deferimento, il sig.Egidio Puzzo è da ritenersi responsabile della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S., da porre in riferimento al paragrafo 3.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile Scolastico, limitatamente alla sola s.s. 20123/2014. La Società deferita deve infine ritenersi direttamente responsabile ex art. 4 comma 1 per il fatto del proprio Presidente. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione a carico del sig. Puzzo Egidio e ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a carico della A.S.D. Pantanelli Calcio a titolo di responsabilità diretta. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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