COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 06 TFT 02 DEL 21 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 67/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARMELO RIGANO (tesserato con l’A.S.D. Agostiniana Calcio)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 06 TFT 02 DEL 21 LUGLIO 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 67/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARMELO RIGANO (tesserato con l’A.S.D. Agostiniana Calcio) La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 6192/835 pf 13 14/MS/vdb del 15 maggio 2015, il sig. Carmelo Rigano, allenatore di base non in regola con il tesseramento per la Società A.S.D. Agostiniana Calcio, ma di fatto risultato tecnico della stessa Società per la s.s. 2013–2014. Ciò per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 35 comma 3, e 17 comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per avere omesso di fare chiedere il suo tesseramento per la s.s. 2013-2014, presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., a cura dell’A.S.D. Agostiniana Calcio; per non avere ottemperato, sin dalla s.s. 2008-2009, all’obbligo del versamento della quota annuale per l’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico; per avere svolto l’attività tecnica della prima squadra della stessa società, prendendo posto in panchina in occasione della gara Agostiniana Calcio - Siac, disputata in giorno 01.02.2014 e per avere offeso, al termine dello stesso incontro, l’onorabilità del Presidente della Sezione A.I.A. di Messina, sig. Massimiliano Lo Giudice, proferendo nei suoi confronti frasi scurrili, ingiuriose e minacciose. Il sig. Carmelo Rigano ha fatto pervenire nota difensiva, con la quale evidenzia in primo luogo che per effetto del divieto del “ne bis in idem” non può essere chiamato a rispondere di comportamenti definiti gravemente offensivi e lesivi degli Organi Federali e Arbitrali, essendo stato per tali fatti già sanzionato, giusta C.U. D.P. ME n° 39 del 05/02/2014. In secondo luogo rigetta ogni responsabilità in ordine alle altre contestazioni di cui in deferimento, sostenendo che il regolamento non impone, con riferimento al campionato di 3^ categoria, che l’allenatore debba essere obbligatoriamente iscritto all’Albo dei Tecnici e che dal 16/10/2014 ha comunque provveduto a sanare la sua posizione debitoria con il Settore Tecnico. All'udienza dibattimentale, assente la parte deferita sebbene regolarmente convocata, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi del deferimento e ha chiesto l'applicazione a carico del sig. Carmelo Rigano della squalifica per mesi sei. Preliminarmente va affermata la competenza di questo Tribunale Federale Territoriale a decidere in ordine a violazioni del “Regolamento del Settore Tecnico” quali il mancato tesseramento ed il mancato versamento delle quote associative al Settore Tecnico, per il principio della vis attractiva derivante dalle più gravi violazioni nascenti dal comportamento antiregolamentare posto in essere dal sig. Carmelo Rigano in danno del Presidente della Sezione A.I.A. di Messina, atteso che nella fattispecie non viene contestata né ricorre alcune delle ipotesi in cui vi è una esclusiva competenza funzionale della Commissione di Disciplina presso il Settore Tecnico (artt. 36, comma 2, 38 comma 3, 40 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico). Ciò premesso va rilevato che quanto contestato all’odierno deferito risulta provato non solo dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dal sig. Massimiliano Lo Giudice, che ha confermato innanzi all’organo inquirente quanto da lui segnalato nell’esposto diretto alla Delegazione Provinciale di Messina, ma anche dalle dichiarazioni rese dal sig. Riccardo Di Pietro associato A.I.A. presente ai fatti. In particolare risulta accertato che alla data del 01/02/2014 il sig. Carmelo Rigano, iscritto nei ruoli di Allenatore di base, benché svolgesse la funzione di allenatore per l’A.S.D. Agostiniana Calcio, ragion per cui era stato inserito nella distinta della gara Agostiniana - Siac del 01.02.2014, non risultava a questa data tesserato per la suddetta società, così come lo stesso è risultato non avere ottemperato, sin dalla s.s. 2008-2009, al versamento della quota associativa dovuta al Settore Tecnico. Trattandosi di iscritto nei ruoli del Settore Tecnico allo stesso incombeva l’obbligo del tesseramento, indipendentemente dal fatto che si fosse trattato di gara di 3^ categoria, così come gli incombeva l’obbligo di provvedere al pagamento delle quote associative, apparse inevase alla data dei fatti in questione. Risulta poi inconfutabilmente accertato che il sig. Carmelo Rigano, al termine della citata gara, abbia apostrofato, più volte, con frasi scurrili ed offensive il sig. Massimiliano Lo Giudice, Presidente della Sezione A.I.A. di Messina, presente all’incontro nella sua specifica funzione, con ciò intendendo protestare in ordine alla direzione della gara da parte dell’arbitro designato. In relazione a tale ultima fattispecie va rilevato che l’episodio si è svolto nei pressi degli spalti, mentre la precedente squalifica irrogata al sig. Rigano dal Giudice sportivo provinciale si riferisce a fatti diversi, occorsi al rientro negli spogliatoi. In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale con applicazione della relativa sanzione come da dispositivo. P.Q.M. Si dispone l'applicazione della squalifica per mesi quattro (4) a carico del sig. Carmelo Rigano. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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