COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 TFT 03 DEL 28 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 68/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. Musmeci Carlo (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); b) Sig. Torrisi Sebastiano (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); c) Sergi Terence (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); d) Paduret Sebastian (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); e) Korcari Fatjon (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); f) Lepuri Francesco (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); g) A.S.D. ZAFFERANA F.C.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 TFT 03 DEL 28 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 68/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. Musmeci Carlo (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); b) Sig. Torrisi Sebastiano (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); c) Sergi Terence (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); d) Paduret Sebastian (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); e) Korcari Fatjon (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); f) Lepuri Francesco (calciatore tesserato per la società ASD Zafferana all’epoca dei fatti); g) A.S.D. ZAFFERANA F.C. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 11117/417 pf 14 15/GC/vdb del 27 maggio 2015, i primi sei per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 19 comma 4 lett b) e c), perché, in concorso con altri calciatori della medesima società, si rendevano responsabili di atti di violenza contro calciatori della società avversaria posti in essere in occasione della gara Zafferana – Pantanelli del 14/12/2014 valevole per il Campionato Regionale Allievi; la settima a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto ai suoi tesserati Musmeci Carlo, Torrisi Sebastiano, Sergi Terence, Paduret Sebastian, Korcari Fatijon e Lepuri Francesco. All’udienza dibattimentale è comparso il sig. Sapuppo Salvatore in rappresentanza dei deferiti. Non è comparso il difensore di Musmeci Carlo, benché regolarmente convocato. La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Tre giornate di squalifica per ciascuno dei calciatori deferiti; Ammenda di € 150,00 per la società A.S.D. Zafferana. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Dalla documentazione in atti risulta accertato che al termine della gara Zafferana - Pantanelli disputata in data 14/12/2014 e valevole per il campionato Allievi Regionali scoppiò una rissa che vide coinvolti quasi tutti i calciatori dello Zafferana e quelli della Pantanelli ( vedi dichiarazione del direttore di gara rese all’organo inquirente). Lo stesso direttore di gara precisa che riuscì ad individuare con precisione i soli calciatori della Pantanelli in quanto gli stessi risultavano fuori dal recinto di gioco poichè già sostituiti mentre non riuscì ad individuare i calciatori dello Zafferana perché si tenne a debita distanza dai fatti e ciò ad eccezione del Musmeci Carlo che ricordava essere uscito sanguinante dal campo e Sergi Terence. La partecipazione alla rissa oltre che del Musmeci ma anche del Korcari risulta dalle dichiarazioni rese dal sig. Di Bartolo Salvatore, dirigente accompagnatore dell’ASD Zafferana il quale all’organo inquirente ha così dichiarato:” Nella confusione non mi ricordo con quale calciatore dei nostri l’avessero in particolare gli avversari, ricordo sicuramente che alla rissa hanno partecipato Musmeci, che tra l’altro è uscito sanguinante e Korcari Fatjon” . Peraltro lo stesso Musmeci in sede di audizione dinanzi all’Organo inquirente così ebbe a dichiarare: ”A fine gara al fischio dell’arbitro entrava il n.4 della Pantanelli che era stato espulso dall’arbitro, e dirigendosi verso di me mi aggrediva verbalmente con altri suoi compagni. In mio aiuto accorrevano i miei compagni Torrisi, Sergi e Lepuri. Ne scaturiva una mini rissa ed io in particolare venivo colpito al labbro…”. In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento relativamente alla posizione dei calciatori sig.ri Musmeci Carlo, Torrisi Sebastiano, Sergi Terence, Korcari Fatjon e Lepuri Francesco, in quanto la loro partecipazione alla rissa risulta in maniera inequivocabile dalle dichiarazioni rese oltre che dal direttore di gara anche dal dirigente accompagnatore dell’ASD Zafferana e dallo stesso Musmeci così smentendo quest’ultimo la tesi difensiva sostenuta dal proprio legale nelle memoria depositata in atti. Parimenti non può trovare accoglimento l’ulteriore tesi difensiva sostenuta dal sig. Sapuppo il quale, peraltro, non contesta gli accadimenti ma si limita a contestare il nomen iuris dato alla vicenda sostenendo che da parte dei propri tesserati sia stato messo in atto un puro comportamento difensivo. Infine è da rilevare che nessun valore probatorio può avere la dichiarazione pervenuta dai genitori del Lepuri Francesco non rappresentando la stessa atto ufficiale a termini di regolamento. Sul punto giova ricordare, come più volte sostenuto da questo Tribunale Federale, e nella fattispecie in esame non vi è motivo di discostarsene, che si ha “rissa” (secondo l’insegnamento penalistico) ogni qualvolta vi sia una violenta mischia con vie di fatto tra più persone che compiono atti di violenza col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro. Anche dal punto di vista volitivo non può esservi dubbio alcuno che i soggetti così come individuati abbiano voluto partecipare ad una rissa avendo avuto la coscienza e volontà di partecipare alla mischia col duplice intento di arrecare offesa agli avversari ( non va, peraltro, sottaciuta la circostanza che alcuni calciatori dell’A.S.D. Pantanelli sono dovuti ricorrere alle cure mediche) e di difendersene. Una volta acclarata la responsabilità dei tesserati consegue la responsabilità oggettiva dell’A.S.D. Zafferana. In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale così come da dispositivo. Di contro deve essere dichiarato il proscioglimento del sig. Paduret Sebastian da quanto addebitatogli non essendo stata raggiunta la piena prova che egli abbia effettivamente partecipato alla rissa non risultando sufficiente il solo riconoscimento fotografico effettuato, peraltro, da un solo tesserato dell’A.S.D. Pantanelli. P.Q.M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: Visto l’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., squalifica per tre gare ciascuno ai calciatori Musmeci Carlo, Torrisi Sebastiano, Sergi Terence, Korcari Fatjon, Lepuri Francesco; Visto l’art. 18 comma 1 lett. b) C.G.S., l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della A.S.D. Zafferana a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 C.G.S.. Proscioglie da ogni addebito il sig. Paduret Sebastian. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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