COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 TFT 03 DEL 28 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 65/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. SALZANO VINCENZO (dirigente accompagnatore della A.S.D. Città di Ribera) b) A.S.D. CITTÀ DI RIBERA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 TFT 03 DEL 28 LUGLIO 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n. 65/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. SALZANO VINCENZO (dirigente accompagnatore della A.S.D. Città di Ribera) b) A.S.D. CITTÀ DI RIBERA La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 9736/530 pf 14 15 AA/ac del 29 aprile 2015: - il sig. Vincenzo Salzano, dirigente accompagnatore della A.S.D. Città di Ribera nella gara Cantera/Città di Ribera del 03/11/2014, per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del C.G.S. in spregio all’art. 61 comma 1 N.O.I.F., in relazione all’art. 39 N.O.I.F., per avere sottoscritto l’elenco dei calciatori partecipanti alla predetta gara, malgrado tutti questi ultimi non avessero titolo a partecipare a detta partita, perché non tesserati; - la A.S.D. Città di Ribera per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio dirigente e/o di tutti i soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1bis comma 5 del C.G.S. All’udienza del 16/06/2015 è comparso per procura speciale il rappresentante di entrambe le parti deferite, il quale, unitamente al rappresentante della Procura Federale, ha dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito all’applicazione delle sanzioni ex artt. 23 e 24 C.G.S., per ciascuna parte deferita, con la precisazione che la violazione tra l’altro va riferita all’art. 61 comma 5 N.O.I.F. piuttosto che al comma 1 del medesimo articolo. Per l’effetto il procedimento è stato sospeso in attesa delle determinazioni della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., con conseguente sospensione del termine decadenziale ex art. 38 comma 5 del C.G.S. del C.O.N.I. Con nota prot. 7414/F del 06 luglio 2015, trasmessa a questo Tribunale Federale Territoriale con nota della Procura Federale, la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. nulla ha osservato in merito agli accordi segnalati. Fissata l’udienza odierna, è nuovamente comparso il procuratore speciale di entrambe le parti deferite, che ha insistito nel patteggiamento, unitamente al rappresentante della Procura Federale. Il Tribunale Federale Territoriale, - rilevato che il sig. Vincenzo Salzano e la A.S.D. Città di Ribera hanno depositato istanze di applicazione di sanzione ai sensi degli art. 23 e 24 C.G.S. [pena base per il Sig. Vincenzo Salzano mesi sei di inibizione, diminuita in due mesi e venti giorni di inibizione; pena base per la Società 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato allievi sperimentali e ammenda di € 1.000,00, risultante a seguito di una prima riduzione e poi riconversione da ammenda in 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato allievi sperimentali; - considerato che su tali istanze non ha espresso dissensi il Procuratore Generale dello Sport presso il C.O.N.I.; - visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; -visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi due e giorni venti a carico del sig. Vincenzo Salzano; - Penalizzazione di 3 punti a carico della A.S.D. Città di Ribera da scontarsi nel prossimo campionato allievi sperimentali. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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