COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 04 DEL 04 AGOSTO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 646/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Gioventù Furcese (matr. 938442 – cessata attività dal 21/10/2014) Sig. Cacciola Antonino Carmelo (Presidente all’epoca dei fatti) N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 04 DEL 04 AGOSTO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 646/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Gioventù Furcese (matr. 938442 – cessata attività dal 21/10/2014) Sig. Cacciola Antonino Carmelo (Presidente all’epoca dei fatti) N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 29/05/2015 prot. 11.1234 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 2.100,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi sedici carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto che la A.S.D. Gioventù Furcese (matr. 938442) ha cessato le attività dal 21/10/2014), applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dieci a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Cacciola Antonino Carmelo; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Pesce Alessandro, Randisi Nicolò, (A.S.D. Gioventù Furceseall'epoca dei fatti); Andronaco Salvatore, Burgio Antonio, Burgio Rocco, Caminiti Marco, Crimi Domenico Antonio, Di Blasi Loris, Egitto Giuseppe, Giliberto Salvatore, Interdonato Giovanni, Maimone Sergio, Moschella Vitaliano,Muzio Francesco, Pino Salvatore, (A.S.D. Mandanici e A.S.D. Gioventù Furcese all'epoca dei fatti); Andolfo Simone, Mento Fabio, (A.S.D. Alì Terme Calcio e A.S.D. Gioventù Furcese all'epoca dei fatti); Crisafulli Concetto, (A.S.D. Casalvecchio e A.S.D. Gioventù Furcese all'epoca dei fatti); Trimarchi Davide (A.S.D. Antillo Val Dagro e A.S.D. Gioventù Furcese all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it