COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 TFT 05 DEL 20 AGOSTO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 7/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: – Sig. GIOVANNI GUELI, Presidente e dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Bivona; – A.S.D. VIRTUS BIVONA.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 TFT 05 DEL 20 AGOSTO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 7/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: - Sig. GIOVANNI GUELI, Presidente e dirigente accompagnatore della A.S.D. Virtus Bivona; - A.S.D. VIRTUS BIVONA. La Procura Federale con nota 1272/1070 pf13-14/GS/pp del 1° giugno 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere: Il Sig. Giovanni Gueli, quale Presidente e dirigente accompagnatore, della violazione dell’art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S., anche in riferimento all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte delle gare del campionato regionale di Prima categoria, Virtus Bivona/Città di Agrigento del 13/04/2014 e Milocca Milena/Virtus Bivona del 06/04/2014, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Francesco Colombo, non regolarmente tesserato per la A.S.D. Virtus Bivona; La Società A.S.D. Virtus Bivona, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, ex art. 4 comma 1 del C.G.S. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale. La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento ed ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giovanni Gueli, l'inibizione per mesi cinque; per l’A.S.D. Virtus Bivona, l’ammenda di € 600,00. Quanto sopra premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva che è documentalmente dimostrato che il Sig. Giovanni Gueli, nell'indicata qualità e nelle gare sopra specificate, ebbe a sottoscrivere le distinte ufficiali, indicando quale allenatore il nominativo del sig. Francesco Colombo, allenatore dilettante di 3^ categoria, iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. 26.837), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato per la A.S.D. Virtus Bivona. Appaiono pertanto violate le disposizioni regolamentari che supportano il deferimento, sia per quanto riguarda il Sig. Giovanni Gueli che, per l'effetto, per quanto riguarda oggettivamente la Società deferita, conseguendone le sanzioni di seguito specificate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - al Sig. Giovanni Gueli, Presidente della A.S.D. Virtus Bivona, la sanzione di mesi due di inibizione; - alla A.S.D. Virtus Bivona la sanzione di € 250,00 di ammenda. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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