COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 TFT 06 DEL 03 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 76/B (s.s. 2014/15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore Messeri (collaboratore della A.S.D. Resuttana San Lorenzo) A.S.D. Resuttana San Lorenzo

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 TFT 06 DEL 03 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 76/B (s.s. 2014/15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Salvatore Messeri (collaboratore della A.S.D. Resuttana San Lorenzo) A.S.D. Resuttana San Lorenzo La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 12350/619 pf 14 15/GC/vdb del 19 giugno 2015, il sig. Salvatore Messeri, nella qualità sopra specificata e quindi soggetto tenuto all’osservanza delle norme del C.G.S. ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 dello stesso codice, per rispondere della violazione delle norme, degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1bis comma 1 C.G.S., per avere contattato tramite Facebook l’arbitro della gara Resuttana San Lorenzo/Calcio Rangers 1986 del 21.01.15, valida per il Girone B del Campionato Provinciale di II categoria, al fine di convincere quest’ultimo di un errore che invece non aveva commesso durante la fase di riconoscimento pre-gara (presunta partecipazione alla gara del calciatore Spatola Marco nato l’11/05/1997, identificato con il n.12, e non già del n.1 Moschetti Alberto) Con la medesima nota è stata altresì deferita la A.S.D. Resuttana San Lorenzo, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo collaboratore sig. Messeri Salvatore, come sopra descritto. All’udienza dibattimentale nessuno è comparso per le parti deferite, che peraltro non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva o documenti a discolpa. La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Salvatore Messeri; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Resuttana San Lorenzo. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Dalla documentazione in atti (trascrizione conversazione su Facebook) e dalla confessione resa dal sig. Salvatore Messeri innanzi all’organo inquirente (che così dichiara: “Collaboro a titolo di amicizia con l’ASD Resuttana San Lorenzo per via dell’amicizia che mi lega al suo Vice Presidente Vicario Avv. Leonardo Canto…ritenendo una ingiustizia l’avere perso a tavolino una gara dopo averla vinta ho contattato su Facebook l’arbitro dell’incontro per cercare di chiarire i fatti accaduti e cioè che in campo per la Resuttana San Lorenzo era sceso il portiere n.12 e non il n.1 che era in panchina, nonostante la diversa indicazione della distinta gara), risulta accertato che quest’ultimo, soggetto che collabora con l’A.S.D. Resuttana San Lorenzo, ha contattato l’arbitro della gara Resuttana San Lorenzo/Calcio Rangers 1986 del 21 gennaio 2015 cercando di convincerlo, non riuscendovi, di avere commesso un errore al momento dell’identificazione dei calciatori così da indurlo a modificare il referto di gara onde ottenere da parte degli organi della giustizia sportiva una decisione favorevole alla società con cui collaborava. In ragione di quanto sopra, pertanto, risultano provate le violazioni contestate ai deferiti per cui devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale nei limiti di cui in dispositivo. P.Q.M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Salvatore Messeri; Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Resuttana San Lorenzo. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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