COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 TFT 06 DEL 03 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 74/B (s.s. 2014/15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CHAKIL AHMED (nato 03/12/99) calciatore Sig. D’ALESSANDRO SERGIO, nella qualità di dirigente accompagnatore S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 TFT 06 DEL 03 SETTEMBRE 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento 74/B (s.s. 2014/15) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CHAKIL AHMED (nato 03/12/99) calciatore Sig. D’ALESSANDRO SERGIO, nella qualità di dirigente accompagnatore S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 12413/783 pf 14 15/AA/ac del 22 giugno 2015: a) Il sig. Chakil Ahmed, nella qualità sopra specificata, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 39 N.O.I.F., per essere stato schierato in campo dalla Società Akragas Città dei Templi nella gara disputata nel Girone B Allievi Provinciali Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015, senza che lo stesso risultasse tesserato per la predetta società; b) Il sig. D’Alessandro Sergio, nella qualità di dirigente accompagnatore nella gara disputata nel Girone B Allievi Provinciali Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015, per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.39 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto l’elenco dei calciatori partecipanti alla predetta gara in cui risultava il calciatore Chakil Ahmed (nato il 03/12/99) malgrado quest’ultimo non avesse titolo a partecipare a detta partita; c) La Società sportiva Akragas Città dei Templi per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., dell’operato del calciatore e del dirigente e comunque di tutti i soggetti che hanno prestato attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 bis comma 5, del C.G.S. All’udienza dibattimentale nessuno è comparso per le parti deferite, che peraltro non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva o documenti a discolpa. La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: una giornata di squalifica a carico del calciatore sig. Chakil Ahmed; quattro giornate di squalifica a carico del calciatore sig. D’Alessandro Sergio; Ammenda di € 500,00 con diffida ed un punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato Allievi 2015/2016, a carico della S.S. Akragas Città dei Templi. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Dalla documentazione in atti risulta accertato che il sig. Chakil Ahmed, nato il 3 dicembre 1999, è stato inserito con la maglia n.14, quale calciatore (benché a quella data non fosse stato ancora tesserato), nella distinta dell’Akragas Città dei Templi, che quest’ultima società ha presentato al direttore della gara Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015 valevole per il Girone B del Campionato Provinciale Allievi organizzato dalla Delegazione Provinciale di Agrigento. Detta distinta è stata sottoscritta, in assenza di un dirigente accompagnatore ufficiale, dal capitano sig. D’Alessandro Sergio. Il suddetto Chakil Ahmed si rendeva protagonista, al termine del predetto incontro, di un’aggressione in danno dell’arbitro giusta dichiarazione dallo stesso resa e per la quale ha già subito un provvedimento disciplinare da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale. In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale atteso che il sig. Chakil Ahmed, pur sapendo di non essere tesserato per la società Akragas Città dei Templi ha accettato di essere inserito nella distinta gara della predetta società poi consegnata al direttore di gara. Il sig. D’Alessandro Sergio perché, pur sapendo che il sig. Chakil Ahmed non era tesserato per la società Akragas Città dei Templi, ha sottoscritto la distinta gara della predetta società così certificando, falsamente, che tutte le persone ivi inserite erano tesserate per quest’ultima. La società Akragas Città dei Templi a titolo di responsabilità oggettiva, per i fatti posti in essere dal proprio tesserato e dal soggetto comunque ad essa riferibile ai sensi dell’art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. Nell’applicare le sanzioni a carico del sig. Chakil Ahmed e del sig. Sergio D’Alessandro ritiene questo Tribunale Federale Territoriale che queste devono essere commisurate alla giovane età dei deferiti e alla sicuramente non perfetta conoscenza che gli stessi hanno delle norme federali violate con le loro azioni. Di contro nessuna attenuante può essere applicata alla società che ha permesso, attraverso la mancata presenza di un dirigente accompagnatore ufficiale, che dei giovani atleti, non esperti conoscitori delle norme federali, potessero commettere, attraverso le loro azioni, plurime violazioni. P.Q.M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: una giornata di squalifica, da scontarsi al termine della squalifica sino al 30/06/2016 già inflittagli dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.U. 485 CSAT 32 del 14/04/2015), a carico del sig. Chakil Ahmed (nato il 03/12/1999); una giornata di squalifica a carico del sig. D’Alessandro Sergio; Ammenda di € 500,00 con diffida ed un punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato Allievi 2015/2016, a carico della S.S. Akragas Città dei Templi. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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