COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 TFT 07 DEL 08 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 02/B (s.s. 2015-16) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. EMANUELE GIARRATANA (Presidente della A.S.D. CALCIO CANICATTI’) Sig. DOMENICO AVARELLO (Segretario della A.S.D. CALCIO CANICATTI’) A.S.D. CALCIO CANICATTI’

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 TFT 07 DEL 08 SETTEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 02/B (s.s. 2015-16) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. EMANUELE GIARRATANA (Presidente della A.S.D. CALCIO CANICATTI’) Sig. DOMENICO AVARELLO (Segretario della A.S.D. CALCIO CANICATTI’) A.S.D. CALCIO CANICATTI’ La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 430/978/ pf1314/GR/mg del 10 luglio 2015: - il sig. Emanuele Giarratana e il sig. Domenico Avarello, nelle rispettive qualità sopra specificate, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 85, sez. VI, comma 2 delle N.O.I.F., per avere trasmesso, o non vigilato affinché venisse trasmesso al C.R. Sicilia L.N.D., a mezzo fax, una ricevuta liberatoria riferibile al tecnico sig. Basilio Foti, dallo stesso invece disconosciuta, anche nel contenuto, e rivelatasi falsa atteso il divieto in ambito federale di corrispondere, in contanti, la somma di € 3.024,00, riconosciuta dal Collegio Arbitrale. La Società, anche a fronte delle contestazioni del tecnico, non ha prodotto alcuna contabile atta a provare l’avvenuto pagamento oggetto della liberatoria così prodotta. Entrambi gli indicati tesserati sono stati altresì deferiti per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 3 C.G.S., per non essere comparsi per ben tre volte alle convocazioni disposte dalla Procura Federale, fornendo una generica giustificazione solo per la prima audizione, e, inoltre, non ottemperando all’invito di produrre alla Procura richiedente l’originale della quietanza liberatoria appunto contestata sin da subito dal tecnico sig. Foti; - la A.S.D. Calcio Canicatti’ per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., in ordine a quanto ascritto ai propri Presidente e Segretario all’epoca dei fatti. All’udienza dibattimentale nessuno, benché regolarmente convocato, è comparso per le parti deferite, né le stesse hanno fatto pervenire memorie a discolpa. La Procura Federale ha insistito nelle ragioni di cui al deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi nove di inibizione a carico del sig. Emanuele Giarratana; mesi nove di inibizione a carico del sig. Domenico Avarello; ammenda di € 1.500,00 a carico della A.S.D. Calcio Canicatti’. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Dalla documentazione in atti risulta accertata la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti, per avere trasmessa, o non vigilato affinché venisse trasmessa al C.R. Sicilia L.N.D., a mezzo fax, una ricevuta liberatoria riferibile al sig. Basilio Foti, dallo stesso invece disconosciuta anche nel contenuto, atteso il divieto in ambito federale di corrispondere, in contanti, la somma di € 3.024,00, riconosciuta dal Collegio Arbitrale. I suddetti emolumenti sarebbero dovuti essere, infatti, corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dell’iscrizione al campionato (cfr art. 85, sez VI, comma 2 N.O.I.F.). Entrambi i soggetti deferiti risultano altresì responsabili per non essere comparsi alle convocazioni disposte dalla Procura Federale, in ben due casi senza giustificazione alcuna, neppure ottemperando all’invito di produrre alla Procura Federale richiedente l’originale della quietanza liberatoria, appunto contestata sin da subito dal citato tecnico. La società A.S.D. Calcio Canicatti’ deve rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per i fatti posti in essere dai propri tesserati ai sensi dell’art. 1 bis commi 1 e 2 del C.G.S. In ragione dei superiori motivi devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, come in dispositivo. P.Q.M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a carico del sig. Emanuele Giarratana; mesi sei di inibizione a carico del sig. Domenico Avarello; ammenda di € 1.000,00 (mille/00) a carico della A.S.D. Calcio Canicatti’. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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