COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 CSAT 02 DEL 15 SETTEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Appello n° 1/A A.S.D. REAL ACI (CT), avverso perdita gara per 0–3, esclusione dal prosieguo della manifestazione ed inibizione sino al 30.09.2015 del dirigente sig. Paolo Scalia – Coppa Italia Promozione Gara A.S.D. Real Aci/Jonica del 06/09/2015 – C.U. N° 42 del 08 settembre 2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 CSAT 02 DEL 15 SETTEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Appello n° 1/A A.S.D. REAL ACI (CT), avverso perdita gara per 0–3, esclusione dal prosieguo della manifestazione ed inibizione sino al 30.09.2015 del dirigente sig. Paolo Scalia - Coppa Italia Promozione Gara A.S.D. Real Aci/Jonica del 06/09/2015 – C.U. N° 42 del 08 settembre 2015 Con appello tempestivamente pervenuto a mezzo fax in data 09/09/ 2015 alle ore 11,55 la A.S.D. Real Aci ha impugnato le sanzioni in epigrafe riportate e buona sintesi chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo, atteso che il proprio calciatore sig. Giorgio Viviano risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara. Chiede altresì che venga revocata, conseguentemente, la sanzione a carico del dirigente sig. Paolo Scalia il quale peraltro non era il dirigente accompagnatore nella gara in oggetto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, per il tramite del sistema informatico di questa Federazione, rileva che il calciatore sig. Giorgio Viviano, nato il 15.05.1999, risulta tesserato per l’A.S.D. Real Aci dal 31 agosto 2015 per cui lo stesso aveva pieno titolo a partecipare alla gara in questione. In ragione di quanto sopra l’appello risulta fondato per cui deve essere ristabilito il risultato conseguito in campo con conseguente annullamento dell’esclusione dal prosieguo della manifestazione e della sanzione a carico del dirigente accompagnatore, che deve individuarsi (giusta errata corrige di cui al C.U. n.43 del 10.09.2015) nella persona del sig. Marco Trovato e non già nella persona del sig. Paolo Scalia. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il proposto appello e, conseguentemente, ristabilisce il risultato conseguito in campo. Annulla, altresì, la sanzione di esclusione dal prosieguo della manifestazione e l’inibizione a carico del dirigente accompagnatore sig. Marco Trovato. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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