COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 TFT 11 DEL 06 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 17/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARMELO PUGLISI (Presidente della A.S.D. Lineri Misterbianco all’epoca dei fatti) Sig. GIUSEPPE DI PIETRO (Allenatore) A.S.D. LINERI MISTERBIANCO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 TFT 11 DEL 06 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 17/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CARMELO PUGLISI (Presidente della A.S.D. Lineri Misterbianco all’epoca dei fatti) Sig. GIUSEPPE DI PIETRO (Allenatore) A.S.D. LINERI MISTERBIANCO La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1789/2 pf15-16/AV/mf del 17 agosto 2015, il sig. Carmelo Puglisi quale Presidente della A.S.D. Lineri Misterbianco, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione agli art. 38 e 66 punto 2 delle N.O.I.F., nonché in relazione alle disposizioni emanate con il C.U. n° 1 s.s. 14/15 della L.N.D., per avere consentito la partecipazione della squadra juniores nelle tre partite di campionato Città di Catania/Lineri del 8/4/2015, Lineri/Serradifalco del 16/4/2015 e Lineri/Città di Catania del 1/4/2015, senza la presenza di un allenatore regolarmente abilitato da parte del settore tecnico della F.I.G.C., affidando così la medesima squadra al sig. Giuseppe Di Pietro, che, sebbene indicato in distinta quale allenatore, risultava sprovvisto del prescritto titolo. Con la medesima nota la Procura Federale ha inoltre deferito a questo Tribunale Territoriale il sig. Giuseppe Di Pietro, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione agli art. 38 e 66 punto 2 delle N.O.I.F., nonché in relazione alle disposizioni emanate con il C.U. n° 1 s.s. 14/15 della L.N.D., per avere partecipato quale allenatore della squadra juniores nelle suindicate gare pur non essendo in possesso del titolo abilitativo previsto dal regolamento del settore tecnico della F.I.G.C. e la A.S.D. Lineri Misterbianco per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata agli altri soggetti deferiti. Le parti deferite, ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, ad eccezione del sig. Giuseppe Di Pietro il quale ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito a suo carico essendo dipeso il mancato tesseramento, a suo dire, dalla società. Il rappresentante della Procura Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale per quanto alla posizione del sig. Di Pietro Giuseppe, ed ha insistito nel deferimento per le altre parti chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a carico del sig. Carmelo Puglisi; ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Lineri Misterbianco. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare suindicate del Campionato juniores il sig. Giuseppe Di Pietro è stato iscritto in distinta quale allenatore della compagine della A.S.D. Lineri Misterbianco. Tale circostanza è stata poi confermata dallo stesso sig. Di Pietro, che, con nota difensiva del 30/7/2015 indirizzata alla Procura Federale, ha addebitato alla Società la mancata formalizzazione della posizione, precisando tuttavia di essere in possesso della qualifica di allenatore di base (cod. 45.629). Quest’ultima circostanza, verificata anche in questa sede, comporta l’assunzione di declaratoria di incompetenza di questo Tribunale Federale Territoriale a giudicare il predetto tecnico, non trattandosi di infrazione inerente all’attività agonistica. Gli atti del procedimento vanno quindi rimessi, nello specifico, alla Commissione disciplinare del Settore Tecnico, competente ex art. 39 punto 2 del regolamento del Settore Tecnico. Gli accertamenti effettuati in sede istruttoria hanno comunque evidenziato che il sig. Di Pietro non risultava tesserato per la A.S.D. Lineri Misterbianco, all’epoca dello svolgimento delle gare indicate, con la conseguenza che, sulla fattispecie così individuata, possono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi la sanzione della inibizione per mesi due a carico del sig. Carmelo Puglisi (Presidente della A.S.D. Lineri Misterbianco all’epoca dei fatti) e dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della A.S.D. Lineri Misterbianco. Gli atti del procedimento vanno inoltre rimessi alla Commissione disciplinare del Settore Tecnico, competente ex art. 39 punto 2 del regolamento del Settore Tecnico, riguardo alle violazioni contestate al tecnico sig. Giuseppe Di Pietro. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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