COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 TFT 11 DEL 06 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 16/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. D’AMICO NICOLA (Presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. ACIREALE) Sig. SPADA GIUSEPPE (Presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sicula Leonzio) A.S.D. ACIREALE A.S.D. SICULA LEONZIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 TFT 11 DEL 06 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 16/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. D’AMICO NICOLA (Presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. ACIREALE) Sig. SPADA GIUSEPPE (Presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sicula Leonzio) A.S.D. ACIREALE A.S.D. SICULA LEONZIO La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 1844/983 pf 13 14/GR/mg del 20 agosto 2015,. 1) il sig. D’Amico Nicola, nella qualità sopra specificata, nella stagione sportiva 2013- 2014, ha violato l’art. 1 bis comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 19, comma 2 lettera a), del C.G.S., per avere sottoscritto in favore della Soc. A.S.D. Sicula Leonzio la lista di trasferimento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Giuseppe mentre era inibito, come accertato dalla Commissione tesseramenti con la decisione del 06.02.2014 pubblicata nel C.U. n.15/D; 2) Il sig. Giuseppe Spada, nella qualità sopra specificata, nella stagione sportiva 2013- 2014, ha violato l’art 1 bis, comma uno, del C.G.S. per aver sottoscritto e/o comunque non aver vigilato che venisse sottoscritto con l’A.S.D. Acireale la lista di trasferimento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Giuseppe senza verificare e/o far verificare che il Presidente della Società cedente, sig. Nicola D’Amico, ne avesse i poteri, in quanto, invece risultato inibito all’epoca dei fatti. Il sig. Spada ha poi violato la medesima norma in relazione all’art.61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere successivamente consentito quale dirigente accompagnatore ufficiale la partecipazione dei predetti calciatori alla gara A.S.D. Sicula Leonzio–Comprensorio Normanno del 26.01.2014, nonché per avere già in precedenza consentito e/o comunque non impedito, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società, la partecipazione dei predetti ad altre 12 gare del Campionato di Promozione girone “C” e 5 gare della Coppa Italia Promozione nella stagione sportiva 2013-2014, come anche dedotto dalla Società Comprensorio Normanno nel proprio ricorso al Giudice Sportivo, senza che in merito la A.S.D. Sicula Leonzio espressamente contestasse alcunchè. Il tutto nonostante la posizione irregolare degli stessi calciatori, come poi accertato dalla Commissione Tesseramenti con la decisione del 06.02.2014 pubblicata nel C.U. n. 15/D che ha dichiarato invalidi dalla data di deposito il tesseramento di entrambi i calciatori. 3) La A.S.D. ACIREALE, della violazione di cui all’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente all’epoca dei fatti; 4) La A.S.D. SICULA LEONZIO, della violazione di cui all’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente all’epoca dei fatti All’udienza dibattimentale odierna è comparso il difensore del sig. Giuseppe Spada e dell’A.S.D. Sicula Leonzio il quale ha chiesto in via principale il proscioglimento dei propri assistiti previa il riconoscimento del principio di buona fede e dell’incolpevole affidamento in capo ad entrambi i deferiti ed in via del tutto subordinata il minimo edittale delle sanzioni. Non sono comparsi, benchè regolarmente convocati, il sig. Nicola D’Amico e l’A.S.D. Acireale, né gli stessi hanno fatto pervenire, nei termini, note difensive. La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico del sig. Nicola D’Amico; Mesi dodici di inibizione a carico del sig. Giuseppe Spada Ammenda di € 500,00 a carico della Società A.S.D. Acireale. Ammenda di € 1.500,00 e punti 18 di penalizzazione (ex artt 17 e 18 C.G.S.) a carico della Società Sicula Leonzio. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: dalla documentazione in atti risulta, per ciò che attiene alla posizione del sig. Nicola D’Amico, presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Acireale, che l’odierno procedimento nasce dalla segnalazione fatta alla Procura Federale dalla Commissione Tesseramenti che con propria decisione del 6 febbraio 2014 pubblicata sul C.U. 15/D ebbe a dichiarare l’invalidità di una serie di tesseramenti e di trasferimenti di calciatori sottoscritti da quest’ultimo nel periodo in cui risultava inibito; che, in ragione di questa segnalazione alla Procura Federale da parte della Commissione Tesseramenti, il sig. Nicola D’Amico e, conseguentemente, l’A.S.D. Acireale, risultano essere già stati giudicati da questo Tribunale Federale Territoriale con decisione pubblicata sul C.U. 87/TFT08 del 23.09.2014, ragion per cui non possono essere giudicati nuovamente per gli stessi fatti in virtù del principio giuridico del “ne bis in idem”, con la conseguenza che questi ultimi devono essere prosciolti dall’addebito contestato. Per ciò che attiene alla posizione del sig. Giuseppe Spada, Presidente dell’A.S.D. Sicula Leonzio all’epoca dei fatti, e dell’A.S.D. Sicula Leonzio questo Tribunale Federale Territoriale rileva che il deferimento benché unitariamente proposto riguarda tre distinte ipotesi e più precisamente: a) per avere il sig. Giuseppe Spada in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. sottoscritto e/o comunque non vigilato che venisse sottoscritto con l’A.S.D. Acireale la lista di trasferimento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Giuseppe senza verificare e/o far verificare che il Presidente della Società cedente, sig. Nicola D’Amico, ne avesse i poteri, in quanto invece risultato inibito all’epoca dei fatti; b) per avere il sig. Giuseppe Spada violato la norma dell’art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere successivamente consentito, quale dirigente accompagnatore ufficiale, la partecipazione dei predetti calciatori alla gara A.S.D. Sicula Leonzio–Comprensorio Normanno del 26.01.2014; c) nonché per avere già in precedenza consentito e/o comunque non impedito, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la Società, la partecipazione dei predetti ad altre 12 gare del Campionato di Promozione girone “C” e 5 gare di Coppa Italia Promozione nella stagione sportiva 2013-2014, come dedotto dalla società Comprensorio Normanno nel proprio ricorso al Giudice Sportivo senza che in merito la A.S.D. Sicula Leonzio espressamente contestasse alcunché. Ciò posto, riservandosi ogni valutazione sui punti a) e b), per quanto attiene la fattispecie rubricata sub capo c) questo Tribunale Federale Territoriale rileva che la Procura Federale ritiene raggiunta la prova dell’utilizzo dei predetti due calciatori in 12 gare di campionato ed in 5 gare di Coppa Italia in virtù del principio processualcivilistico di non contestazione per non avere l’A.S.D. Sicula Leonzio specificatamene contestato tale affermazione riportata nel reclamo proposto dalla Società Comprensorio Normanno avverso il risultato della gara Sicula Leonzio–Comprensorio Normanno del 26.01.2014. Tale assunto a parere di questo T.F.T. non è condivisibile sotto un duplice profilo. Innanzitutto il principio processualcivilistico codificato nel 1° comma dell’art. 115 del c.p.c. ha valore solo fra i soggetti del rapporto processuale in essere e non può essere esteso a situazioni diverse, per cui non incombeva alla A.S.D. Sicula Leonzio alcun obbligo di specifica contestazione non essendovi sub iudice altre gare se non quella specifica disputata con la reclamante. Sotto altro profilo non può non rilevarsi ove si dovesse ammettere, per assurdo, l’applicazione del principio di non contestazione, che l’affermazione della reclamante non solo è del tutto generica ma non è, peraltro, accompagnata da una concreta descrizione delle gare in cui detti calciatori sarebbero stati inseriti, per cui essa risulta pure inutile perché da un lato non mette il resistente nelle condizioni di potersi difendere, con la conseguenza che in capo ad esso non sorge alcun obbligo di specifica contestazione, mentre dall’altro non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (Cfr. Cassazione Civile Sezione III 30/06/2015 n.13328). In ragione delle superiori considerazioni questo Tribunale Federale Territoriale al fine di assumere ogni e qualsiasi decisione dispone la sospensione del presente procedimento limitatamente alla posizione del sig. Giuseppe Spada, presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sicula Leonzio e, conseguentemente, quello a carico dell’A.S.D. Sicula Leonzio e, ai sensi dell’art. 34 comma 4 C.G.S., demanda alla Procura Federale di accertare analiticamente: a) in quale gare di campionato e di Coppa Italia (S.S. 2013–2014) sono stati inseriti in distinta i calciatori Coniglio Giuseppe e Mirabella Angelo; b) in quale gare gli stessi sono stati effettivamente utilizzati; c) in caso di loro effettiva utilizzazione, quale risultato utile abbia conseguito la società A.S.D. Sicula Leonzio. Ritenuto che nella fattispecie ricorre l’ipotesi di cui all’art. 38 comma 5 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., dispone la sospensione del termine di estinzione del procedimento disciplinare nei confronti del sig. Giuseppe Spada e della A.S.D. Sicula Leonzio. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale 1) Proscioglie il sig. Nicola D’Amico e la A.S.D. Acireale da quanto addebitatogli per essere già stati giudicati per i medesimi fatti; 2) Dispone la sospensione del presente procedimento, rinviandolo a data destinarsi, nei confronti del sig. Giuseppe Spada e della A.S.D. Sicula Leonzio al fine di consentire alla Procura Federale di eseguire i seguenti accertamenti: a) in quale gare di campionato e di Coppa Italia (S.S. 2013–2014) sono stati inseriti in distinta i calciatori Coniglio Mattia Giuseppe e Mirabella Angelo; b) in quale gare gli stessi sono stati effettivamente utilizzati; c) in caso di loro effettiva utilizzazione, quale risultato utile abbia conseguito la A.S.D. Sicula Leonzio; 3) Visto l’art. 38 comma 5 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., dispone la sospensione del termine di estinzione del procedimento disciplinare nei confronti del sig. Giuseppe Spada e della A.S.D. Sicula Leonzio. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it