COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 TFT 12 DEL 13 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 03/B (in prosecuzione come C.U. n° 58 TFT 09 del 22/09/2015) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE LO VERDE (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) A.S.D. PATERNO’ 1908

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 TFT 12 DEL 13 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 03/B (in prosecuzione come C.U. n° 58 TFT 09 del 22/09/2015) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE LO VERDE (calciatore tesserato A.S.D. Paternò 1908, all’epoca dei fatti) A.S.D. PATERNO’ 1908 La Procura Federale ha tra gli altri deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 251/446/pf1415/AV/mf del 07 luglio 2015: - il calciatore sig. Giuseppe Lo Verde, all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Paternò 1908, per avere al termine della gara del campionato di Eccellenza Sicilia, Città di Scordia/Paternò 1908, disputata in data 18/01/2015, in violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., su indicazione dei propri sostenitori, in stato di ira per la sconfitta, consegnato agli stessi la maglia di gioco che indossava; - la società A.S.D. Paternò 1908 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per quanto ascritto al predetto ed agli altri calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale, in via preliminare alla trattazione del giudizio in questione, parzialmente definito come da C.U. n° 58 TFT 09 del 22/09/2015, ha disposto, previa sospensione dei termini prescrizionali, lo stralcio relativamente alla posizione dei calciatori sigg. Santino Russo e Giuseppe Lo Verde, atteso che agli stessi non risultava essere stato notificato l’avviso di comparizione per l’udienza odierna. Il difetto ancora permane in relazione alla posizione del calciatore Russo Santino, confermandosi la già disposta sospensione dei termini prescrizionali. Sebbene regolarizzata la notifica relativa al calciatore sig. Giuseppe Lo Verde, raggiunto da comunicazione in data 11/09/2015, il predetto all’udienza dibattimentale odierna non è comparso, né ha fatto pervenire nota difensiva. Va tuttavia ricordato che già in relazione alla precedente fase di prima trattazione del giudizio in questione le altre parti deferite hanno chiesto il proscioglimento dovendosi applicare alla fattispecie la scriminante di cui all’art. 54 del c.p. La Procura Federale ha di contro insistito nelle ragioni di cui al deferimento chiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammonizione con diffida anche a carico del calciatore sig. Giuseppe Lo Verde. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva che dalla documentazione in atti risulta accertata anche la responsabilità del soggetto deferito, il quale, al termine della gara Città di Scordia/Paternò 1908, su invito di alcuni sostenitori della A.S.D. Paternò 1908 che protestavano vivacemente e minacciosamente per la sconfitta della loro squadra, si toglieva anch’egli la maglia di gioco, consegnandola a questi ultimi. Detto comportamento, mentre, da un lato, realizza certamente la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., dall’altro deve essere contestualizzato e inquadrato in una situazione ambientale che certamente limitava, e di molto, l’arbitrio del deferito in merito a quali scelte prendere. La paura, difatti, di ulteriori e più gravi conseguenze non può non assumere rilevanza nella valutazione della fattispecie, con il conseguente riconoscimento di una responsabilità davvero attenuata. In merito alla sanzione questo Tribunale ritiene che alla luce di quanto sopra, debba essere irrogata anche a carico del sig. Giuseppe Lo Verde la sanzione dell’ammonizione. Nulla a carico della società, già sanzionata come da C.U. n° 58 TFT 09 del 22/09/2015. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione della sanzione della ammonizione a carico del calciatore sig. Giuseppe Lo Verde. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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