COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 CSAT 05 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 9/A Appello A.S.D. Sport Club Nissa avverso squalifica per cinque gare calciatore Calvaruso Carlo. Campionato Promozione gir. D gara S.C. Nissa 1962 – UPD Santa Croce del 04/10/2015 – C.U. 85 del 07/10/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 CSAT 05 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 9/A Appello A.S.D. Sport Club Nissa avverso squalifica per cinque gare calciatore Calvaruso Carlo. Campionato Promozione gir. D gara S.C. Nissa 1962 – UPD Santa Croce del 04/10/2015 – C.U. 85 del 07/10/2015 Con appello proposto in data 12 ottobre 2015 la A.S.D. Sport Club Nissa ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe nella quale è stata comminata al calciatore Calvaruso Carlo la sanzione della squalifica per cinque gare effettive. In particolare la società appellante evidenzia che il calciatore, resosi conto di quanto involontariamente accaduto, si è prontamente scusato con l’avversario il quale non ha reagito ed ha accettato le scuse; il calciatore, inoltre, a fine gara, avrebbe ribadito l’involontarietà del gesto sopra descritto sia alla terna arbitrale che al giocatore offeso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura sia del referto di gara sia dell’assistente arbitrale si evince che al 9° del 2° tempo il calciatore sig. Calvaruso Carlo, su segnalazione dell’assistente arbitrale veniva espulso poiché, a gioco fermo, sputava ad un avversario colpendolo al volto. In ragione di ciò quanto rappresentato dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione disciplinare assunta dal Giudice di prime cure a carico del calciatore appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione, trattandosi della sanzione minima prevista dall’art. 19 comma 4 lettera c) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it