COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 CSAT 05 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 7/A A.S.D MONREALE CALCIO (PA), avverso squalifiche fino al 31/03/2016 calciatore sig. Filippo Macaluso e fino al 15/02/2016 calciatore sig. Andrea Carbonetti. Campionato Allievi Regionali Gir. “B” Gara A.S.D. Monreale Calcio/Pro Villabate Calcio del 27/09/2015 – C.U. N° 75/sgs 18 del 01/10/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 CSAT 05 DEL 20 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 7/A A.S.D MONREALE CALCIO (PA), avverso squalifiche fino al 31/03/2016 calciatore sig. Filippo Macaluso e fino al 15/02/2016 calciatore sig. Andrea Carbonetti. Campionato Allievi Regionali Gir. “B” Gara A.S.D. Monreale Calcio/Pro Villabate Calcio del 27/09/2015 – C.U. N° 75/sgs 18 del 01/10/2015 Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l’A.S.D. Monreale Calcio ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate, ritenendo che le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale siano incongrue in relazione all’effettivo accadimento dei fatti, chiedendo che le stesse vengano rideterminate in termini più equi, anche in considerazione della giovane età degli atleti. Quanto sopra è stato ribadito in udienza dal rappresentante legale della reclamante che ne aveva fatto specifica richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara rileva: - per ciò che attiene il calciatore sig. Filippo Macaluso, che questi veniva espulso all’8’ del secondo tempo perché oltre ad assumere un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara lo afferrava anche per le braccia sospingendolo; - per ciò che attiene il calciatore sig. Carbonetti Andrea, che nello specifico rivestiva anche la carica di capitano, che questi veniva espulso al 23’ del secondo tempo per avere spinto violentemente un calciatore avversario e, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, assumeva un comportamento gravemente protestatario e minaccioso nei confronti del direttore di gara a cui, peraltro, prendeva il taccuino buttandolo a terra. In ragione di quanto sopra il gravame può, a giudizio di questa Corte, trovare parziale accoglimento atteso che le sanzioni così come irrogate possono essere rideterminate in termini più equi tenendo conto, ai fini della loro quantificazione, da un lato la giovane età degli atleti e dall’altro la circostanza che i comportamenti posti in essere, seppur gravi, non hanno avuto ultronee conseguenze in danno dell’arbitro, mentre per il solo Carbonetti si deve tuttavia tenere conto anche del fatto che egli ricopriva la qualifica di capitano. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del gravame proposto ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Filippo Macaluso al 31/12/2015 e quella a carico del calciatore sig. Carbonetti Andrea al 30/11/2015. Per l’effetto dispone restituirsi la tassa reclamo (€ 62,00) versata.
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