COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 CSAT 06 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 13/A A.S.D FORZA CALCIO MESSINA (ME), avverso ammenda di € 750,00. Campionato Eccellenza Gir. “B” Gara F.C. Messina/Sporting Taormina del 04/10/2015 – C.U. N° 85 del 07/10/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 CSAT 06 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 13/A A.S.D FORZA CALCIO MESSINA (ME), avverso ammenda di € 750,00. Campionato Eccellenza Gir. “B” Gara F.C. Messina/Sporting Taormina del 04/10/2015 – C.U. N° 85 del 07/10/2015. Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l’A.S.D. F.C. Messina ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante ritiene che la stessa sia sproporzionata ai fatti come realmente accaduti. In particolare rileva che il ritardo nel rientro degli spogliatoi sia dipeso dalla decisione assunta dal responsabile del servizio d’ordine al fine di evitare che la predetta terna potesse venire a contatto con qualche estraneo atteso il momento di confusione che si era creato al termine della gara. Per ciò che attiene, viceversa, alla presenza di estranei nello spazio antistante agli spogliatoi la F.C. Messina rileva che trattandosi di un impianto comunale questo è concesso a più società e che in particolare quel giorno, dopo il termine della partita in questione, era prevista un’altra gara e che i soggetti indicati come estranei erano i calciatori della successiva gara. All’udienza dibattimentale nessuno è comparso per l’appellante, nonostante rituale convocazione, avendo la società espresso diniego in merito. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i motivi di appello e gli atti ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1. hanno fede privilegiata in ordine ai comportamenti dei tesserati e del pubblico nel corso dello svolgimento di una gara rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro. In particolare dalla lettura dei rapporti redatti dall’arbitro e dai suoi collaboratori si rileva che al termine della gara persone non autorizzate e non identificate si trovavano dinanzi all’uscita dal campo di gioco e dinanzi alla porta dello spogliatoio dell’arbitro assumendo, peraltro, un comportamento minaccioso sì da costringere la terna a sostare per circa quindici minuti all’interno del campo. Peraltro una volta che era possibile fare rientro negli spogliatoi, anche se con fatica, l’arbitro veniva avvicinato da un estraneo che lo colpiva da tergo con un calcio senza che ciò gli abbia procurato alcun danno fisico. Nondimeno questa Corte ritiene che la sanzione così come inflitta possa essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la sanzione a carico della reclamante in € 500,00 di ammenda con diffida. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it