COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 TFT 13 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 23/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sorbello Sebastiano (Presidente A.S.D. Katane Soccer), Ruisi Giovanni Massimo (Presidente A.S.D. Real Catania), Gambera Sebastiana (Presidente U.S.D. La Meridiana), Fresta Salvatore (Presidente S.S.D. Catania San Pio X), Pannitteri Antonio (Presidente A.S. Athena Club), Ursino Orazio (Presidente P.G.S. S.Pio X); A.S.D. Katane Soccer, A.S.D. Real Catania, U.S.D. La Meridiana, S.S.D. Catania San Pio X, A.S. Athena Club, P.G.S. S.Pio X.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 TFT 13 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 23/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sorbello Sebastiano (Presidente A.S.D. Katane Soccer), Ruisi Giovanni Massimo (Presidente A.S.D. Real Catania), Gambera Sebastiana (Presidente U.S.D. La Meridiana), Fresta Salvatore (Presidente S.S.D. Catania San Pio X), Pannitteri Antonio (Presidente A.S. Athena Club), Ursino Orazio (Presidente P.G.S. S.Pio X); A.S.D. Katane Soccer, A.S.D. Real Catania, U.S.D. La Meridiana, S.S.D. Catania San Pio X, A.S. Athena Club, P.G.S. S.Pio X. La Procura Federale, con nota 2705/284pf13-14/GT/dl del 22 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Sorbello Sebastiano (Presidente A.S.D. Katane Soccer), Ruisi Giovanni Massimo (Presidente A.S.D. Real Catania), Gambera Sebastiana (Presidente U.S.D. La Meridiana), Fresta Salvatore (Presidente S.S.D. Catania San Pio X), Pannitteri Antonio (Presidente A.S. Athena Club) e Ursino Orazio (Presidente P.G.S. San Pio X), tutti per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all’art. 38 comma 3 del Regolamento della L.N.D. e 20 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere partecipato al 2° Torneo Tutti i Santi svoltosi dall’1 al 3 novembre 2013 e organizzato dalla Società Katane Soccer, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare, così come previsto dall’autorizzazione di cui al torneo. Con la medesima nota sono state altresì deferite le sopra indicate società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato ai rispettivi Presidenti, secondo il principio dell’immedesimazione organica. All’udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa, ad eccezione della società Real Catania rappresentata dal proprio Presidente Sig. Ruisi Giovanni il quale ha riferito di avere partecipato al Torneo per la categoria Pulcini misti (anni 2003/04/05) per la quale aveva un sufficiente numero di tesserati e, pertanto, ha chiesto il proscioglimento per sé e per la società incolpata. Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi sei a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e dell’ammenda di € 500,00 a carico di ognuna delle Società deferite. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando per tabulas la partecipazione delle rispettive compagini al Torneo in questione, come detto organizzato dalla Società Katane Soccer per le categorie Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici. Si deve però precisare che la società Real Catania ed il suo Presidente Sig. Ruisi Giovanni vanno prosciolti considerato che è stato documentalmente provato che la partecipazione al Torneo in oggetto si è limitata alla categoria pulcini misti, rispetto alla quale la società disponeva di un numero regolare di calciatori tesserati. E’ ben noto, infatti, che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei “Centri di Avviamento allo Sport” e nelle “Scuole di Calcio”, a solo titolo didattico e formativo. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che le Società Katane Soccer e P.G.S. San Pio X non disponevano di alcun calciatore tesserato per tutte le categorie; che le Società S.S.D. Catania San Pio X e U.S.D. La Meridiana non disponevano di alcun calciatore tesserato per la categoria Piccoli Amici; che la A.S. Athena Club non disponeva di alcun calciatore tesserato per le categorie Pulcini e Piccoli Amici e che la A.S.D. Real Catania disponeva di soli 4 calciatori tesserati per la categoria Pulcini 2003, in numero minimo (4) insufficiente. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Ai sigg. Sorbello Sebastiano, Gambera Sebastiana, Fresta Salvatore, Pannitteri Antonio, Ursino Orazio, la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi tre ciascuno; alle Società A.S.D. Katane Soccer, U.S.D. La Meridiana, S.S.D. Catania San Pio X, A.S. Athena Club, P.G.S. San Pio X., la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) ciascuna. Proscioglie da ogni addebito il Sig. Ruisi Giovanni e, conseguentemente, la società A.S.D. Real Catania. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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