COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 TFT 13 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 20/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE CASTRONOVO (soggetto comunque riconducibile alla S.S.D. Bagheria) S.S.D. BAGHERIA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 TFT 13 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 20/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE CASTRONOVO (soggetto comunque riconducibile alla S.S.D. Bagheria) S.S.D. BAGHERIA La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 2584/1154 pf 13 14/SP/dl del 17 settembre 2015,. 1) il sig. Giuseppe Castronovo, nella qualità sopra specificata, ex art. 1 bis comma 5, del C.G.S., in quanto autore di dichiarazioni offensive nei confronti della C.D.T. Sicilia; 2) La S.S.D. Bagheria, della violazione di cui all’art. 4 comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al sig. Castronovo come sopra indicata; All’udienza dibattimentale odierna non sono comparsi, benché regolarmente convocati, i deferiti ma il solo sig. Giuseppe Castronovo ha fatto pervenire, nei termini, memoria difensiva. La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi dodici di inibizione a carico del sig. Giuseppe Castronovo; Ammenda di € 800,00 a carico della Società S.S.D. Bagheria. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Dalla documentazione in atti risulta che in data 5 maggio 2014 perveniva nella casella di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale un messaggio contenente una frase offensiva nei confronti dell’intera F.I.G.C. Detta nota risultava essere stata spedita dal sig. Giuseppe Castronovo, a cui nella stessa giornata la C.D.T. aveva provveduto a notificare, ai sensi dell’art. 38 comma 8 lett. c) del C.G.S., allora vigente, una convocazione dinanzi alla stessa C.D.T.. Detta notifica era stata effettuata all’indirizzo di posta elettronica del sig. Giuseppe Castronovo in quanto detto indirizzo era stato indicato nel foglio censimento e, quindi, nel sistema informatico della Federazione, quale recapito di tutta la corrispondenza diretta alla S.S.D. Bagheria ed alla data del 5 maggio 2014 non risultava, peraltro, essere intervenuta alcuna modifica da parte della Società. Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che il sig. Giuseppe Castronovo nella stagione sportiva 2013-2014, pur non essendo tesserato per la F.I.G.C., risultava essere stato inserito nel Consiglio Direttivo della Società. Il sig. Castronovo, infine nella propria nota difensiva, fatta pervenire a questo T.F.T. pur confermando il contenuto della nota pervenuta alla C.D.T. Sicilia, solleva due eccezioni procedurali. La prima é quella che non può essere giudicato dalla giustizia Federale per non essere egli un soggetto tesserato per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, mentre la seconda si basa sulla circostanza che il messaggio in questione, secondo l’assunto difensivo, non era diretto alla C.D.T. Sicilia ma bensì al Presidente della S.S.D. Bagheria per cui lo stesso non poteva essere utilizzato ma al contrario, in base alla normativa sulla privacy, doveva andare distrutto. Entrambe le eccezioni sono infondate. E’ pacifico e risulta dalla documentazione in atti che il sig. Giuseppe Castronovo pur non essendo tesserato per la F.I.G.C. era per la stagione sportiva 2013 – 2014 un componente del Consiglio Direttivo della S.S.D. Bagheria a cui peraltro, per stessa indicazione della Società doveva essere indirizzata tutta la corrispondenza. Né alla data di commissione del fatto la società aveva fatto pervenire comunicazioni in ordine alla variazione al proprio organigramma né tanto meno aveva comunicato variazioni relative al recapito della corrispondenza. In ragione di quanto sopra la fattispecie in questione rientra pienamente nella previsione di cui al comma 5 dell’art. 1 bis del C.G.S. ( articolo in cui oggi è stato trasfuso l’art.1 comma 5 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti) il quale statuisce: ”Sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente codice e delle norme statutarie e federali … nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale ”, pertanto alla fattispecie va applicato il principio di ultrattività del potere disciplinare rispetto al momento del venir meno del vincolo associativo (Cfr. per tutti Comm. Disc. L.N.P. dec. n.34 pubblicata su C.U. n.10 del 27.07.2005 e Commissione di Disciplina di appello del 06/08/2005). Parimenti infondata risulta la seconda eccezione poiché dalla missiva in questione (fatta pervenire dal sig. Giuseppe Castronovo alla C.D.T. Sicilia) non risulta altrimenti che la stessa fosse diretta al Presidente della Società S.S.D. Bagheria risultando come unica destinataria solo la suddetta C.D.T. In ragione delle superiori considerazioni il sig. Giuseppe Castronovo va ritenuto responsabile di quanto ascrittogli e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. la S.S.D. Bagheria con accoglimento delle richieste della Procura Federale nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale 1) Applica la sanzione di mesi dieci di inibizione a carico dal sig. Giuseppe Castronovo da scontarsi a decorrere dalla data di un eventuale tesseramento per la F.I.G.C. 2) Applica alla S.S.D. Bagheria, ai sensi dell’art.4 comma 2 C.G.S., l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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