COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 TFT 13 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 19/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: – Sig. Pannitteri Antonio , Presidente della società A.S. Athena Club – Sig. Costantino Salvatore, Presidente della società A.S.D. Sacro Cuore oggi Sport Soccer Milazzo 1937 – Sig. Ursino Orazio, Presidente della società P.G.S. S.Pio X – Sig. Chiaranda Davide, Presidente della società A.S.D. Fair Play – Sig. Raia Bernardo, Presidente della società S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata – Società A.S. ATHENA Club (CT) – Società A.S.D. Sacro Cuore oggi Sport Soccer Milazzo 1937 (ME) – Società PGS San Pio X (CT) – Società S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata s.r.l.(AG) – Società A.S.D. Fair Play (RG)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 TFT 13 DEL 27 OTTOBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 19/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: - Sig. Pannitteri Antonio , Presidente della società A.S. Athena Club - Sig. Costantino Salvatore, Presidente della società A.S.D. Sacro Cuore oggi Sport Soccer Milazzo 1937 - Sig. Ursino Orazio, Presidente della società P.G.S. S.Pio X - Sig. Chiaranda Davide, Presidente della società A.S.D. Fair Play - Sig. Raia Bernardo, Presidente della società S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata - Società A.S. ATHENA Club (CT) - Società A.S.D. Sacro Cuore oggi Sport Soccer Milazzo 1937 (ME) - Società PGS San Pio X (CT) - Società S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata s.r.l.(AG) - Società A.S.D. Fair Play (RG) La Procura Federale con nota 2622/62pf13-14/SP/dl del 18/9/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: A) I Sigg.ri Presidenti delle società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. e della violazione delle norme in materia di tesseramento di cui all’art. 10 comma 2 C.G.S. B) Le società, della violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte ai loro rispettivi Presidenti. Il deferimento trae origine da una nota del Delegato della D.P. di Catania del 5.7.13 diretta a segnalare delle irregolarità in ordine alla posizione di diversi calciatori partecipanti al Torneo “ETNA PLAY”, organizzato dalla società A.S.D. Alpha Sport dal 28.6.13 al 30.6.13 e regolarmente autorizzato dal Comitato Regionale Sicilia L.N.D., nonchè da una proposta di deferimento inoltrata dal Presidente del medesimo Comitato. In seguito ad alcune verifiche effettuate dalla suddetta delegazione è stato accertato che le società indicate in epigrafe e oggi deferite, avrebbero partecipato al torneo in questione utilizzando calciatori tesserati per altre società. Tale circostanza veniva riscontrata attraverso l’analisi delle distinte dei calciatori partecipanti alle gare presentate dalle singole società e già in atti. Effettuate le opportune indagini la Procura Federale accertava, attraverso l’analisi incrociata con i tesseramenti, che effettivamente alcuni calciatori indicati in distinta dalle società oggi deferite risultavano, al momento di svolgimento del torneo, in forza ad altre società All’udienza del 27.10.15 nessuna delle parti deferite è comparsa benché tutte regolarmente convocate. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare ai Presidenti deferiti la sanzione dell’inibizione di mesi otto per ciascuno e alle società deferite la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per ciascun sodalizio Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che la circostanza che le società oggi deferite abbiano utilizzato calciatori tesserati per altre società, nel corso del torneo “Etna Play” svoltosi dal 28.6.13 al 30.6.13, è provata per tabulas, sia dalla distinte di gara in cui gli stessi calciatori sono stati indicati, sia dalle schede di tesseramento in atti. In particolare è provato che: - la società A.S. Athena Club ha utilizzato durante il torneo Etna Play svolto dal 28.6.13 al 30.6.13 il calciatore Branciforti Matteo tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Usa Sport Caltagirone; - la società A.S.D. Sacro Cuore s.r.l. (oggi Sport Soccer Milazzo 1937) ha utilizzato durante il torneo Etna Play svolto dal 28.6.13 al 30.6.13 il calciatore Centaro Riccardo tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Katane Soccer - la società PGS San Pio X ha utilizzato durante il torneo Etna Play svolto dal 28.6.13 al 30.6.13 il calciatore Cucuzzella Carmelo tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Olimpique Priolo; - la società S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata s.r.l. ha utilizzato durante il torneo Etna Play svolto dal 28.6.13 al 30.6.13 il calciatore Vaccarello Giuseppe tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Canicattì 1928; - la società A.S.D. Fair Play ha utilizzato durante il torneo Etna Play svolto dal 28.6.13 al 30.6.13 il calciatore Morales Enrico tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Junior Vittoria; Tutto ciò premesso, - ritenuto che la società che utilizza un calciatore senza averne titolo in quanto tesserato per società diversa, viola, nella persona del rispettivo Presidente, i principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S., nonché viola le norme che disciplinano il tesseramento dei calciatori di cui all’art. 10 comma 2 C.G.S. - ritenuto altresì che le società deferite debbano rispondere per responsabilità diretta di quanto commesso dai propri Presidenti ex art. 4 comma 1 C.G.S, P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 1 bis comma 1 C.G.S., 10 comma 2 C.G.S., 4 comma 1 C.G.S., 18 lett. b C.G.S. e 19 lett. h C.G.S, applica: ai Sigg.ri Pannitteri Antonio, Costantino Salvatore, Ursino Orazio, Chiaranda Davide, Raia Bernardo, la sanzione dell’inibizione per mesi sei ciascuno; alle Società A.S. Athena Club (CT), A.S.D. Sacro Cuore oggi Sport Soccer Milazzo 1937; Società P.G.S. San Pio X (CT), S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata s.r.l.(AG), la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento/00) ciascuna. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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