COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSAT 07 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 20/A Appello A.S.D. CALCIO BARCELLONA P.G. (ME) avverso squalifica fino al 31/01/2016 calciatore sig. Giuseppe Paratore – Gara Campionato Promozione girone “B” Messana/Calcio Barcellona P.G. del 17/10/2015 – C.U. N° 104 del 20/10/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSAT 07 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 20/A Appello A.S.D. CALCIO BARCELLONA P.G. (ME) avverso squalifica fino al 31/01/2016 calciatore sig. Giuseppe Paratore - Gara Campionato Promozione girone “B” Messana/Calcio Barcellona P.G. del 17/10/2015 – C.U. N° 104 del 20/10/2015 Con appello a firma del proprio dirigente delegato, la A.S.D. Barcellona Calcio P.G., dopo aver premesso che ritiene di accettare un provvedimento disciplinare posto a carico di altro calciatore, chiede la riduzione della squalifica che il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al calciatore sig. Paratore, trattandosi di una “incolpevole coincidenza” che ha condotto il sig. Paratore, spinto da un compagno, ad urtare l’arbitro. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello rileva preliminarmente che ai sensi dell’art. 35 n. 1 comma 1.1. C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti ufficiali costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del referto redatto dall’arbitro si rileva che al 45’ del 2° tempo l’arbitro ha espulso il calciatore sig. Giuseppe Paratore, il quale colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario, “che rimaneva a terra dolorante”. All’atto dell’espulsione il sig. Paratore si poneva “faccia a faccia” con il direttore di gara, costringendolo ad indietreggiare, colpendolo con le mani al petto e assumendo nei suoi confronti grave contegno irriguardoso e protestatario. Allontanandosi, il sig. Paratore si scagliava contro l’avversario rimasto a terra, ma non riusciva ad avvicinarlo perché fermato dai compagni di squadra. Per quanto sopra l’appello appare infondato, non essendo supportato da alcuna utile annotazione da parte degli ufficiali di gara. La sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare poi ben congrua in relazione al grave atto di violenza attribuito al sig. Paratore ed al comportamento successivo messo in atto nei confronti del direttore di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello. Per l’effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 130,00)
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