COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSAT 07 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 19/A A.S.D. Real Aci (CT) avverso squalifica 4 gare calciatore Anastasi Angelo, squalifica 4 gare calciatore Indelicato Orazio e ammenda di € 250,00 – gara di campionato Calcio a 5 Serie C/2 Girone “C” A.S.D. Real Aci/P.G.S. Luce del 17.10.15 – Comunicato Ufficiale n.106 del 21.10.15

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSAT 07 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 19/A A.S.D. Real Aci (CT) avverso squalifica 4 gare calciatore Anastasi Angelo, squalifica 4 gare calciatore Indelicato Orazio e ammenda di € 250,00 – gara di campionato Calcio a 5 Serie C/2 Girone “C” A.S.D. Real Aci/P.G.S. Luce del 17.10.15 – Comunicato Ufficiale n.106 del 21.10.15 La Società A.S.D. Real Aci ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe; senza richiesta di audizione. In particolare la reclamante contesta i fatti così come descritti dall’arbitro sostenendo che i propri calciatori Anastasi Angelo e Indelicato Orazio, dopo essere stati espulsi dal campo, si sarebbero limitati a chiedere al direttore di gara delle spiegazioni in merito alle decisioni assunte e che inoltre la contestazione dei propri sostenitori si sarebbe concretizzata solamente in delle comuni proteste verbali. La descrizione dei fatti ad opera dell’arbitro sarebbe frutto di un travisamento condizionato da una situazione ambientale poco serena e chiede pertanto una riduzione delle giornate di squalifica comminate ai propri calciatori e l’annullamento o la riduzione dell’ammenda. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e il relativo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. Dalla lettura del rapporto è dato evincersi che al 14° del 2° tempo il sig. Indelicato Orazio, calciatore n. 9 della A.S.D. Real Aci, veniva espulso per somma di ammonizioni; lo stesso all’uscita dal campo insultava l’arbitro e profferiva frasi offensive e minacciose nei suoi confronti. Successivamente al 30° del 2° tempo il sig. Anastasi Angelo, calciatore n. 3 della A.S.D. Real Aci, veniva espulso per somma di ammonizioni e all’uscita dal campo anch’egli inveiva nei confronti dell’arbitro offendendolo e minacciandolo. Esaminato il supplemento del rapporto di gara emerge ancora che al termine della prima frazione di gioco dieci sostenitori della A.S.D. Real Aci invadevano il terreno di gioco e minacciavano l’arbitro. Quest’ultimo grazie all’intervento del capitano della società ospitante riusciva a rientrare negli spogliatoi e successivamente a riprendere la conduzione della gara nel secondo tempo. Inoltre i sostenitori della A.S.D. Real Aci ripetevano l’invasione anche al termine della contesa rincorrendo sia i tesserati della società ospite sia l’arbitro fin dentro gli spogliatoi, colpendo ripetutamente la porta con dei pugni e profferendo minacce verbali. La situazione ritornava alla calma solo dopo l’arrivo dei Carabinieri il cui intervento era stato sollecitato dal direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall’arbitro nel suo rapporto, la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ai calciatori Anastasi Angelo e Indelicato Orazio deve essere rideterminata in termini più equi, dovendo applicarsi la sanzione prevista dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. seppur aggravata per le frasi minacciose pronunciate da entrambi i calciatori. In conseguenza invece di quanto descritto nel supplemento di rapporto la sanzione inflitta alla società ospitante per il comportamento dei propri sostenitori, ex art. 14 comma 1 C.G.S., non appare meritevole di riduzione e va pertanto confermata P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce a 3 gare la squalifica inflitta ai calciatori Anastasi Angelo e Indelicato Orazio. Conferma la sanzione dell’ammenda di € 250,00 inflitta alla società A.S.D. Real Aci. Senza addebito della tassa reclamo.
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