COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 14 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 27/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIANLUCA MANENTI (Presidente della A.S.D. Portopalo all’epoca dei fatti) A.S.D. PORTOPALO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 14 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 27/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIANLUCA MANENTI (Presidente della A.S.D. Portopalo all’epoca dei fatti) A.S.D. PORTOPALO La Procura Federale, con nota 2693/1028 pf14-15/AA/mg del 21/09/2015 ha deferito: 1) Il sig. Gianluca Manenti, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Portopalo per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in quanto, con dichiarazione del 20.02.2015 inviata all’Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale (dopo la pubblicazione del C.U. 357 del 17.02.2015), forniva una ricostruzione totalmente diversa e contraddittoria rispetto a quella esposta nel ricorso avverso l’omologazione del risultato del match Eurosport Avola/A.S.D. Portopalo (II Cat. Gir. I – Reg. Sicilia), ricorso verosimilmente promosso allo scopo di trarne ingiusto vantaggio, nonostante la consapevolezza della non rispondenza al vero del motivo di gravame. 2) La società A.S.D. Portopalo per rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal sig. Gianluca Manenti. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive . Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Gianluca Menenti Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Portopalo la inibizione di mesi due; a carico della A.S.D. Portopalo l’ammenda di € 200,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare risulta accertato che il sig. Gianluca Manenti nella sua spiegata qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. Portopalo sottoscriveva un reclamo diretto al Giudice Sportivo Territoriale con il quale chiedeva che venisse assegnata gara perduta all’A.S.D. Eurosport Avola per avere fatto partecipare alla gara il calciatore n.15 non risultante dalla distinta gara. Detto gravame veniva respinto dal Giudice Sportivo Territoriale sul presupposto che detto calciatore era stato regolarmente identificato dal direttore di gara atteso che lo stesso inizialmente indicato quale recante la maglia n.14 era stato poi indicato quale recante la maglia n.15. Che detta variazione era stata apportata solo sulla distinta consegnata all’arbitro mentre ne era stata omessa la correzione a quella consegnata alla consorella ragion per cui il predetto Giudice territoriale inibiva il dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Eurosport Avola e sanzionava con una ammenda la predetta società. A seguito della pubblicazione di detti provvedimenti sul C.U. del Comitato Regionale Sicilia il sig. Gianluca Manenti, sempre nella sua spiegata qualità , inviava in data 20/02/2015 una nota al medesimo Giudice rappresentando che l’inibizione del predetto dirigente risultava ingiusta atteso che questi aveva segnalato per le vie brevi ad un proprio tesserato inscritto in elenco la modifica della distinta gara riservandosi, entrambi, di perfezionarla ad un momento successivo al fine di evitare ritardi nell’inizio della gara, poi cosa non avvenuta. E’ evidente la responsabilità in capo al deferito il quale al momento della presentazione del reclamo ha omesso di accertare in maniera esaustiva, attraverso l’audizione di tutti i propri dirigenti presenti alla gara, di quanto fosse effettivamente accaduto, cosa che gli avrebbe certamente consentito di avere conoscenza della regolare partecipazione alla gara del calciatore n.15 della Eurosport Avola. Così facendo ha violato la norma contestata, causando comunque l’ingiusta sanzione a carico del dirigente e della società. Alla responsabilità del sig. Gianluca Manenti corrisponde la responsabilità diretta della A.S.D. Portopalo. Pertanto le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento nei limiti di cui in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale: visti gli artt. 1 bis commi 1, e 19 C.G.S. infligge al sig. Gianluca Manenti l’inibizione per mesi uno; visto l’art. 4 comma 1 e 18 C.G.S. applica all’A.S.D. Portopalo l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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