COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 14 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 16/B (stralcio) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SPADA GIUSEPPE (Presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sicula Leonzio); A.S.D. SICULA LEONZIO.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 14 DEL 03 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 16/B (stralcio) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SPADA GIUSEPPE (Presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sicula Leonzio); A.S.D. SICULA LEONZIO. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 1844/983 pf 13 14/GR/mg del 20 agosto 2015: 1) Il sig. Giuseppe Spada, nella qualità sopra specificata, nella stagione sportiva 2013- 2014, perché ha violato l’art 1 bis, comma uno, del C.G.S. per aver sottoscritto e/o comunque non aver vigilato che venisse sottoscritto con l’A.S.D. Acireale la lista di trasferimento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Giuseppe senza verificare e/o far verificare che il Presidente della Società cedente, sig. Nicola D’Amico, ne avesse i poteri, in quanto, invece risultato inibito all’epoca dei fatti. Il sig. Spada ha poi violato la medesima norma in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere successivamente consentito quale dirigente accompagnatore ufficiale la partecipazione dei predetti calciatori alla gara A.S.D. Sicula Leonzio – Comprensorio Normanno del 26.01.2014, nonché per avere già in precedenza consentito e/o comunque non impedito, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società, la partecipazione dei predetti ad altre 12 gare del Campionato di Promozione girone “C” e 5 gare della Coppa Italia Promozione nella stagione sportiva 2013-2014, come anche dedotto dalla Società Comprensorio Normanno nel proprio ricorso al Giudice Sportivo, senza che in merito la A.S.D. Sicula Leonzio espressamente contestasse alcunché. Il tutto nonostante la posizione irregolare degli stessi calciatori, come poi accertato dalla Commissione Tesseramenti con la decisione del 06.02.2014 pubblicata nel C.U. n. 15/D che ha dichiarato invalidi dalla data di deposito i tesseramenti di entrambi i calciatori. 2) La A.S.D. Sicula Leonzio, della violazione di cui all’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Presidente all’epoca dei fatti. All’udienza dibattimentale del 6 ottobre 2015 è comparso il difensore del sig. Giuseppe Spada e dell’A.S.D. Sicula Leonzio, il quale ha chiesto in via principale il proscioglimento dei propri assistiti previo riconoscimento del principio di buona fede e dell’incolpevole affidamento in capo ad entrambi i deferiti ed in via del tutto subordinata l’applicazione del minimo edittale delle sanzioni. La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi dodici d’inibizione a carico del sig. Giuseppe Spada; ammenda di € 1.500,00 e punti 18 di penalizzazione (ex artt. 17 e 18 C.G.S.) a carico della Società Sicula Leonzio. Fissata altra udienza per il 3 novembre 2015 per l’acquisizione di documenti, la Procura Federale ha reiterato le richieste come sopra già formulate. La A.S.D. Sicula Leonzio, costituitasi con memoria in data 28/10/2015 con altro difensore, pure presente, ha eccepito in via preliminare l’estinzione del procedimento ex artt. 34bis comma 1 C.G.S. della F.I.G.C. e 38 comma 1 C.G.S. C.O.N.I., anche alla luce dell’errata applicazione dell’art. 38 comma 5 lett. b dello stesso Codice; nel merito ha chiesto l’eventuale applicazione del principio di ragionevolezza al principio di responsabilità oggettiva, con conseguente graduazione della pena, con riferimento alla condotta assunta dalla A.S.D. Sicula Leonzio nella fattispecie. Tali richieste sono state reiterate in udienza dal legale della Società deferita che ha altresì chiesto una eventuale conversione della penalizzazione in pena pecuniaria. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Per ciò che attiene alla posizione del sig. Giuseppe Spada, Presidente dell’A.S.D. Sicula Leonzio all’epoca dei fatti, e dell’A.S.D. Sicula Leonzio, va rilevato che il deferimento benché unitariamente proposto riguarda tre distinte ipotesi e più precisamente: a) per avere il sig. Giuseppe Spada in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. sottoscritto e/o comunque non vigilato che venisse sottoscritto con l’A.S.D. Acireale la lista di trasferimento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Giuseppe senza verificare e/o far verificare che il Presidente della Società cedente, sig. Nicola D’Amico, ne avesse i poteri, in quanto invece inibito all’epoca dei fatti; b) per avere il sig. Giuseppe Spada violato la norma dell’art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere successivamente consentito quale dirigente accompagnatore ufficiale la partecipazione dei predetti calciatori alla gara A.S.D. Sicula Leonzio – Comprensorio Normanno del 26.01.2014; c) nonché per avere già in precedenza consentito e/o comunque non impedito, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la Società, la partecipazione dei predetti ad altre 12 gare del Campionato di Promozione girone “C” e 5 gare di Coppa Italia Promozione nella stagione sportiva 2013-2014, come dedotto dalla società Comprensorio Normanno nel proprio ricorso al Giudice Sportivo senza che in merito la ASD Sicula Leonzio espressamente contestasse alcunché. Orbene, per ciò che attiene alla fattispecie sub capo c) questo Tribunale Federale Territoriale ha già rilevato alla precedente udienza dibattimentale che la Procura Federale riteneva raggiunta la prova dell’utilizzo dei predetti due calciatori in 12 gare di campionato ed in 5 gare di Coppa Italia in virtù del principio processual-civilistico di non contestazione, per non avere l’A.S.D. Sicula Leonzio specificatamene contestato tale affermazione riportata nel reclamo proposto dalla Società Comprensorio Normanno avverso il risultato della gara Sicula Leonzio – Comprensorio Normanno del 26.01.2014. Tale assunto non è stato tuttavia ritenuto condivisibile da questo T.F.T. sotto un duplice profilo. Innanzitutto perché il principio processual-civilistico codificato nel 1° comma dell’art. 115 del c.p.c. ha valore solo fra i soggetti del rapporto processuale in essere e non può essere esteso a situazioni diverse, per cui non incombeva all’A.S.D. Sicula Leonzio alcun obbligo di specifica contestazione, non essendovi sub iudice altre gare se non quella specifica disputata con la reclamante. In secondo luogo non potendosi non rilevare che ove si fosse dovuto ammettere, per assurdo, l’applicazione del principio di non contestazione, ne sarebbe emerso che l’affermazione dell’allora reclamante non solo era del tutto generica ma non era, peraltro, accompagnata da una concreta descrizione delle gare in cui detti calciatori sarebbero stati inseriti, per cui essa risultava pure inutile; da un lato perché non metteva il resistente nelle condizioni di potersi difendere, con la conseguenza che in capo ad esso non sorgeva e non sorge alcun obbligo di specifica contestazione, mentre dall’altro lato non faceva sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (cfr. Cassazione Civile Sezione III 30/06/2015 n.13328). In ragione delle superiori considerazioni questo Tribunale Federale Territoriale al fine di assumere ogni e qualsiasi decisione, ha disposto la sospensione del procedimento limitatamente alla posizione del sig. Giuseppe Spada, presidente, all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sicula Leonzio e, conseguentemente, quello a carico dell’A.S.D. Sicula Leonzio previa sospensione dei termini prescrizionali del procedimento, demandando alla Procura Federale di accertare analiticamente: a) in quale gare di campionato e di Coppa Italia (S.S. 2013 – 2014) sono stati inseriti in distinta i calciatori Coniglio Giuseppe e Mirabella Angelo; b) in quale gare gli stessi sono stati effettivamente utilizzati; c) in caso di loro effettiva utilizzazione quale risultato utile abbia conseguito la società A.S.D. Sicula Leonzio. Una volta adempiuto l’onere probatorio da parte della Procura Federale mediante il deposito delle distinte di gara e l’acquisizione dei risultati ottenuti nelle gare incriminate, ed acquisita agli atti la memoria difensiva sopra indicata, è stata fissata l’udienza odierna per la decisione. Ciò posto questo Tribunale Federale Territoriale rileva innanzitutto l’inammissibilità della richiesta della A.S.D. Sicula Leonzio di revocare il provvedimento già assunto con C.U. n° 11 del 6/10/2015, sia per il difetto di legittimazione attiva in capo alla richiedente e sia perché, trattandosi di provvedimento decisorio già assunto, pubblicato e reso definitivo dall’inutile decorso del termine per l’eventuale impugnazione da parte dei soggetti legittimati, lo stesso non può essere revocato o modificato se non negli ulteriori diversi modi rituali previsti dal C.G.S. Quanto all’eccepita estinzione del procedimento va inoltre rilevato che tale eccezione è infondata, in quanto il termine di giorni novanta stabilito dall’art. 38 C.G.S. CONI, ripreso dal primo comma dell’art. 34bis C.G.S. F.I.G.C., decorre dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, che la Corte Federale d’Appello, da ultimo con la decisione n° 4 del 16/04/2015, con dispositivo pubblicato sul C.U. n° 045/CFA e motivazione pubblicata sul C.U. n° 077/CFA (2014/2015), ha statuito debba farsi decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto: “L’art. 34 bis C.G.S. prevede che entro 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare l’Organo di giustizia competente per il primo grado debba pronunciare la sua decisione. Non si tratta quindi di un termine di prescrizione che estingue l’illecito disciplinare ma di un termine di decadenza della potestas iudicandi degli Organi di giustizia federale. Tale termine non può che decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto e mette quindi l’Organo di giustizia in condizione di esercitare la potestas iudicandi (cfr., in tali termini, Corte d’Appello Federale - Sezioni Unite, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44/CFA del 14.4.2015 e Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN del 17.2.2015)”. Nel caso di specie, il termine di cui all’art. 34-bis del C.G.S. ha iniziato a decorrere dal 20 agosto 2015, data del deferimento della Procura Federale, talché esso non è ancora decorso. Per l’effetto del tutto inconsistente appare anche la considerazione circa l’inutilità della sospensione dei termini operata da questo Tribunale Federale Territoriale ex art. 38 comma 5 C.G.S. CONI a fini istruttori, che appunto la Società deferita contesta, non essendo decorso, alla data di pubblicazione della presente decisione, il termine di novanta giorni indicato dal citato articolo 38 (comma 1) C.G.S. CONI. ed essendo in ogni caso consentito all’organo di Giustizia sportiva di incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti (art. 34 C.G.S.), nel caso in specie al fine della produzione di documenti ritenuti utili ai fini del decidere. Nel merito, dalla documentazione in atti risulta ampiamente provato che il tesseramento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Mattia a favore dell’A.S.D. Sicula Leonzio è stato dichiarato invalido dalla Commissione Tesseramenti fin dalla data del loro deposito poiché la lista di trasferimento era stata sottoscritta dal sig. Nicola D’Amico, Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. F.C. Acireale, soggetto questo inibito, per la qual cosa non abilitato a rappresentare la società nell’ambito della F.I.G.C. - ex artt. 19 comma 2 lett. a) e 22 comma 8 C.G.S. Risulta altresì accertato che detti calciatori sono stati impegnati dalla A.S.D. Sicula Leonzio in più gare così come contestato in deferimento. Ciò posto va affermata la responsabilità del sig. Giuseppe Spada, presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Sicula Leonzio, in ordine a quanto contestatogli in deferimento e alla stessa A.S.D. Sicula Leonzio a titolo di responsabilità diretta in ragione dei fatti attributi al proprio Presidente In relazione alla quantificazione delle sanzioni da irrogare questo Tribunale Federale Territoriale osserva che certamente, in capo al sig. Giuseppe Spada e, conseguentemente anche alla A.S.D. Sicula Leonzio, va riconosciuta l’invocata buona fede che ne attenua di molto la responsabilità poiché se è vero che la sanzione dell’inibizione a carico del sig. Nicola D’Amico inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicata sul C.U. n° 492 del 2 maggio 2013 venne poi riportata anche sul C.U. L.N.D. n° 31 del 09/08/2013, è pur vero che su quest’ultimo C.U. così come nel primo, il nominativo del sig. Nicola D’Amico veniva associato alla società Aci S. Antonio Ambrosiana poi divenuta, per cambio di denominazione, A.S.D. F.C. Acireale. Per ciò che attiene alla sanzione a carico della società questo Tribunale Federale Territoriale non ritiene di dovere aderire alle richieste della Procura Federale ed in particolare alla chiesta applicazione di 18 punti di penalizzazione ai sensi del comma 8 dell’art. 17 del C.G.S. Infatti, è ormai orientamento consolidato nella Giurisprudenza federale il principio dell’equità, disattendendosi così quello del c.d. automatismo, finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara irregolare. (Vedi da ultimo, C.D.N. C.U. n.87/CDN del 5.6.2014 e C.U. 333/CGF del 8.7.2014). Principio questo che ha trovato migliore specificazione nel Collegio di Garanzia dello Sport che a Sezioni Unite ha così statuito: ”…i più consolidati indici della giustizia federale inducono a considerare, secondo logica, come base del computo sanzionatorio il numero di punti pari al punteggio conseguibile per la vittoria della squadra che abbia indebitamente schierato il calciatore squalificato (rectius in posizione irregolare); per la singola gara; quindi, al fine di assicurare la giusta afflittività della sanzione sportiva e stante la reiterazione dell’inosservanza della inibizione a partecipare a una gara, la comminazione di base può essere aumentata mercé una c.d. “sanzione aggiuntiva”, tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara (= >3 <6) [Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport S.U. decisione n. 24/2015] In definitiva appare logico ed equo, alla luce delle considerazioni espresse e dei su esposti principi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, sanzionare nel minimo edittale i deferiti, così come da dispositivo. Infine non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata per la prima volta in questa sede, tendente alla conversione dell’eventuale penalizzazione di punti in classifica in ammenda, poiché non ricorrono i presupposti richiamati dall’art.17 comma 1 C.G.S., trattandosi di fattispecie diverse e tra loro non comparabili. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: la sanzione di mesi uno di inibizione al sig. Giuseppe Spada, Presidente dell’A.S.D. Sicula Leonzio all’epoca della commissione dei fatti; l’ammenda di € 500,00 e punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2015/2016 alla A.S.D. Sicula Leonzio a titolo di responsabilità diretta per i fatti attribuiti al proprio Presidente. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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