COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 08 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 25/A A.S.D. CITTADELLA F.C. PANTELLERIA (TP) avverso ammenda di € 250,00 e squalifica per tre gare calciatore sig. Simone Petrillo – Campionato Calcio a 5 Serie C2 Gir. “A” Gara Cittadella Pantelleria/Atletico Palermo del 24/10/2015 – Comunicato Ufficiale n. 116 del 28/10/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 08 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 25/A A.S.D. CITTADELLA F.C. PANTELLERIA (TP) avverso ammenda di € 250,00 e squalifica per tre gare calciatore sig. Simone Petrillo - Campionato Calcio a 5 Serie C2 Gir. “A” Gara Cittadella Pantelleria/Atletico Palermo del 24/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 116 del 28/10/2015. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Cittadella F.C. Pantelleria impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse siano sproporzionate all’effettivo accadimento dei fatti evidenziando che il proprio tesserato si è limitato a tenere solo un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara mentre per ciò che attiene alla sanzione dell’ammenda non corrisponderebbe a vero quanto dichiarato dall’arbitro, circa la mancata assistenza per raggiungere l’aeroporto, in quanto è stato proprio il direttore di gara a rinunciare ad essere accompagnato dalla scrivente Presidente preferendo usufruire del transfer della società ospite. Pertanto in ragione dei superiori motivi chiede la rideterminazione delle sanzioni. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, preliminarmente, che a norma dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto il direttore di gara scrive che per l’intera durata dell’incontro i sostenitori del Cittadella Pantelleria hanno tenuto un comportamento offensivo nei suoi confronti, comportamento reiterato al termine della gara quando detti sostenitori si sono posti nello spiazzo tra il campo di gioco e gli spogliatoi. Inoltre, la squadra del Cittadella Pantelleria al termine della gara si è rifiutata di eseguire il saluto finale. Infine il sig. Simone Petrillo, che per l’occasione ricopriva il ruolo di capitano, al termine della gara si è recato nello spogliatoio dell’arbitro dove ha assunto un comportamento offensivo nei confronti di quest’ultimo. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione irrogata al calciatore sig. Simone Petrillo è congrua in relazione a quanto dallo stesso commesso ex art. 19 comma 4 lett.a) del C.G.S., aggravata dalla sua funzione di capitano. Lo stesso vale anche per la sanzione dell’ammenda in quanto la stessa deve ritenersi appena congrua in relazione al reiterato comportamento protestatario tenuto dal pubblico. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello. Dispone addebitarsi la tassa reclamo € 130,00 non versata.
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