COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 08 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 18 /A A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) avverso squalifica fino al 29/02/2016 del calciatore sig. Daniele Ceraolo Tindaro; squalifica per otto gare dei calciatori sigg.ri Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella; squalifica per sei gare del calciatore sig. Vincenzo Scarvaci – Campionato 1^ categoria Gir. “C”, Gara Tre Esse Brolo/Pol. Gioiosa del 17/10/2015 – Comunicato Ufficiale n. 106 del 21/10/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSAT 08 DEL 10 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 18 /A A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) avverso squalifica fino al 29/02/2016 del calciatore sig. Daniele Ceraolo Tindaro; squalifica per otto gare dei calciatori sigg.ri Antonino Indaimo, Antonino Pino, Giovanni Spinella; squalifica per sei gare del calciatore sig. Vincenzo Scarvaci - Campionato 1^ categoria Gir. “C”, Gara Tre Esse Brolo/Pol. Gioiosa del 17/10/2015 - Comunicato Ufficiale n. 106 del 21/10/2015. La A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo ha tempestivamente ed ritualmente impugnato le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo che quanto indicato dal direttore di gara nel proprio rapporto non corrisponde al vero non avendo i calciatori squalificati posto in essere quanto loro addebitato, circostanze che sarebbero, sempre secondo l’assunto difensivo, documentate da riprese video eseguite dalla rete televisiva “Tele Nebrodi”, ragion per cui ne richiede la revoca. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente ad ogni questione di merito, rileva che la reclamante, con autonomo gravame, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativo al risultato gara e pubblicata sul C.U. 116 del 28/10/2015. Poiché appare opportuno decidere contestualmente entrambi i gravami stante l’evidente connessione degli stessi, rinvia il presente procedimento al giorno 17/11/2015 ore 16,00 al fine di riunire i due appelli. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello rinvia il presente procedimento al giorno 17/11/2015 alle ore 16,00.
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