COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 TFT 16 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 26/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SPANO’ NICOLA A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 TFT 16 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 26/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SPANO’ NICOLA A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA La Procura Federale, con nota 2698/47pf13-14/GT/dl del 22 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Nicola Spanò (Presidente A.S.D. Sporting Club Messina) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F., per avere contravvenuto all’obbligo di tesseramento di calciatori da impiegare nel campionato regionale di 3^ categoria al quale ha regolarmente partecipato nella stagione 2012/2013. Con la medesima nota è stata altresì deferita la sopra indicata società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato al proprio Presidente, secondo il principio dell’immedesimazione organica. Fissata l’udienza di comparizione per il giorno 03/11/2015, il difensore della società deferita faceva pervenire richiesta di differimento a causa di impegni professionali già assunti, talchè, pure in assenza di qualsiasi documento giustificativo, questo Tribunale Federale Territoriale rinviava la comparizione all’udienza del 10/11/2015 ore 15,30. Ancora una volta detto difensore chiedeva un ulteriore differimento dell’udienza giustificando, questa volta, con idonea documentazione la sua impossibilità a comparire, per cui si procedeva a rinviare ulteriormente la comparizione all’udienza odierna, specificatamente indicata dallo stesso. Il predetto difensore, nonostante tempestivamente informato di detto rinvio, in data odierna alle ore 09,41 ha fatto pervenire una e-mail richiedendo un ulteriore rinvio, asserendo che l’orario di convocazione fosse incompatibile con la sua partenza per Milano fissata anch’essa per oggi. Ciò posto, vista la documentazione giustificativa prodotta, va osservato che la partenza del difensore della Società deferita è si fissata per la data odierna, ma alle ore 21,10, orario questo che risulta compatibile con l’orario di comparizione fissato per le ore 15,30 e tale da consentire a detto difensore di raggiungere, comunque, in tempo ampiamente utile, l’aeroporto di Catania. Per la qualcosa detta richiesta di ulteriore differimento è stata rigettata, giusta comunicazione tempestivamente inviata al difensore mediante pec. All’udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi dodici a carico del sig. Nicola Spanò e dell’ammenda di € 1.500,00 e della sanzione di dodici punti di penalizzazione a carico della A.S.D. Sporting Club Messina. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando per tabulas che il Presidente sig. Spanò ha contravvenuto all’obbligo di tesseramento di calciatori da impiegare nel campionato regionale di 3^ categoria al quale ha regolarmente partecipato nella stagione 2012/2013, violando le norme indicate. Dalla documentazione proposta dalla Procura Federale risulta infatti che la Società deferita, nella predetta stagione sportiva, disponeva di soli due calciatori regolarmente tesserati. Di tale violazione, compiuta dal proprio Presidente, deve altresì rispondere la società, secondo il principio dell’immedesimazione organica. In relazione alla quantificazione delle sanzioni da irrogare questo Tribunale Federale Territoriale non ritiene di dovere aderire alla richieste della Procura Federale ed in particolare alla chiesta applicazione di dodici punti di penalizzazione ai sensi del comma 8 dell’art. 17 del C.G.S. Infatti, è ormai orientamento consolidato nella Giurisprudenza federale il principio dell’equità, disattendendosi così quello del c.d. automatismo, finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara irregolare (vedi da ultimo, C.D.N. C.U. n. 87/CDN del 5.6.2014 e C.U. n. 333/CGF del 8.7.2014). Principio questo che ha trovato migliore specificazione nel Collegio di Garanzia dello Sport che a Sezioni Unite ha così statuito: ”…i più consolidati indici della giustizia federale inducono a considerare, secondo logica, come base del computo sanzionatorio il numero di punti pari al punteggio conseguibile per la vittoria della squadra che abbia indebitamente schierato il calciatore squalificato (rectius in posizione irregolare) per la singola gara; quindi, al fine di assicurare la giusta afflittività della sanzione sportiva e stante la reiterazione dell’inosservanza della inibizione a partecipare a una gara, la comminazione di base può essere aumentata mercé una c.d. “sanzione aggiuntiva”, tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara (= >3 <6). [Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport S.U. decisione n. 24/2015] In definitiva appare logico ed equo, alla luce delle considerazioni espresse e dei su esposti principi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, sanzionare i deferiti, così come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: a carico del sig. Nicola Spanò la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi dodici; a carico della Società A.S.D. Sporting Club Messina la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e della penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it