COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 TFT 16 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 24/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Arangio Salvatore, segretario della società Fair Play L’uliveto di Portopalo di Capo Passero Sig. Calafiore Paolo, vice presidente della società A.S.D. Jogging Club Solarino Sig. Chiaranda Davide, presidente della società A.S.D. Fair Play Comiso Sig. Romano Christian, presidende della società A.S.D. Siracusa in Movimento Sig. Vespo Francesco, dirigente della società F.C.D. U.S.A. Sport Caltagirone Società Fair Play L’uliveto di Portopalo di Capo Passero (SR) Società A.S.D. Jogging Club Solarino (SR) Società A.S.D. Fair Play Comiso (RG) Società A.S.D. Siracusa in Movimento (SR) Società F.C.D. U.S.A. Sport Caltagirone (CT)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 TFT 16 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 24/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Arangio Salvatore, segretario della società Fair Play L’uliveto di Portopalo di Capo Passero Sig. Calafiore Paolo, vice presidente della società A.S.D. Jogging Club Solarino Sig. Chiaranda Davide, presidente della società A.S.D. Fair Play Comiso Sig. Romano Christian, presidende della società A.S.D. Siracusa in Movimento Sig. Vespo Francesco, dirigente della società F.C.D. U.S.A. Sport Caltagirone Società Fair Play L’uliveto di Portopalo di Capo Passero (SR) Società A.S.D. Jogging Club Solarino (SR) Società A.S.D. Fair Play Comiso (RG) Società A.S.D. Siracusa in Movimento (SR) Società F.C.D. U.S.A. Sport Caltagirone (CT) La Procura Federale con nota 2887/270pf14-15/FDL/gb del 25/9/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: A) I Sigg. Arangio Salvatore, Calafiore Paolo, Chiaranda Davide, Romano Christian e Vespo Francesco, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e all’art. 2.6 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico s.s. 2014/2015, per aver organizzato, e partecipato con le proprie rispettive società al Torneo denominato “Trofeo Aretuseo”, disputato a Siracusa il 19.10.14 presso l’impianto sportivo “New Aurora”, senza la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di settore. B) Le società A.S.D. Jogging Club Solarino, A.S.D. Fair Play Comiso e A.S.D. Siracusa in Movimento, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.. 4 comma 1 C.G.S. per i fatti ascritti ai propri rispettivi legali rappresentanti C) Le società Fair Play L’uliveto di Portopalo di Capo Passero e. U.S.A. Sport Caltagirone, a titolo di responsabilità soggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per i fatti ascritti ai propri rispettivi dirigenti tesserati Si perveniva all’odierno deferimento a seguito di un esposto della società Hellenika di Siracusa, la quale segnalava l’organizzazione, da parte della società A.S.D. Siracusa in Movimento, della prima edizione del torneo denominato “Trofeo Aretuseo”, svolto a Siracursa il 19.10.14, senza la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale L.N.D. Sicilia Inoltre veniva segnalato che al predetto torneo avrebbero partecipato, oltre alla società organizzatrice, anche le altre società indicate in epigrafe. Effettuate le opportune indagini la Procura Federale, attraverso l’esame della documentazione allegata all’odierno deferimento e l’assunzione delle dichiarazioni rese da tutti i soggetti interessati dalla vicenda, accertava l’effettiva mancanza del necessario nulla osta allo svolgimento del torneo e la fattiva partecipazione di tutte le società oggi deferite. All’udienza del 17.11.15 sono comparsi: il presidente della società U.S.A. Sport Caltagirone ed il sig. Vespo Francesco, i quali hanno respinto ogni addebito contestato, chiedendo il proscioglimento. La società U.S.A. Sport Caltagirone ha precisato di essere stata invitata a partecipare al torneo dal Sig. Romano Christian, presidente della A.S.D. Siracusa in Movimento specificando di essere stata rassicurata circa l’esistenza della regolare autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e che pertanto la partecipazione sarebbe avvenuta in totale buona fede. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto applicare: a carico dei sigg. Arangio Salvatore, Calfiore Paolo, Chiaranda Davide, Romano Christian e Vespo Francesco, l’inibizione per un mese ciascuno; a carico delle società Fair Play L’uliveto di Portopalo di Capo Passero, A.S.D. Jogging Club Solarino, A.S.D. Fair Play Comiso, A.S.D. Siracusa in Movimento, e U.S.A. Sport Caltagirone la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 ciascuno. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando provati i fatti da tutte le dichiarazioni,sostanzialmente confessorie, rese dai soggetti in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, nonchè dai documenti in atti. In particolare il Sig.Romano Cristian, presidente della società A.S.D. Siracusa in Movimento, ammetteva di aver organizzato senza alcuna autorizzazione il torneo, oltreché partecipato con la propria società, nella errata convinzione che per l’evento di che trattasi non fosse necessaria. Il sig. Vespo Francesco, dirigente della società U.S.A. Sport Caltagirone, ammetteva la partecipazione della propria società al torneo, credendo che si trattasse di un evento autorizzato. Il sig. Arangio Salvatore, segretario della società Fair Play L’uliveto di Portopalo di Capo Passero ammetteva la partecipazione della propria società al torneo e confermava anche la partecipazione delle altre società oggi interessate al deferimento. Il sig. Calfiore Paolo, vice presidente della società A.S.D. Jogging Club Solarino, ammetteva la partecipazione della propria società all’evento nella convinzione che si trattasse di una manifestazione volta a far trascorrere una giornata di festa ai bambini e non di un torneo vero e proprio. Precisava inoltre che non avrebbe consentito al proprio sodalizio di partecipare al torneo se avesse saputo della mancanza del nulla osta allo svolgimento delle gare.. Il sig. Chiaranda Davide, presidente della società A.S.D. Fair Play Comiso, ammetteva anch’egli la partecipazione al torneo e confermava che la società organizzatrice era la A.S.D. Siracusa in Movimento senza però ricordare da chi avesse ricevuto l’invito a partecipare. Tutto ciò premesso, - ritenuto che l’organizzazione e la partecipazione ad un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione comporta la violazione dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 36 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico; - considerato che le società deferite debbano rispondere per responsabilità diretta di quanto commesso dai propri legali rappresentanti ex art. 4 comma 1 C.G.S, in virtù del principio di immedesimazione organica, nonche per responsabilità soggettiva di quanto commesso dai propri dirigenti tesserati ex art. 4 comma 2 C.G.S. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 18 lett. b C.G.S. e 19 lett. h C.G.S, applica a carico dei sigg. Arangio Salvatore, Calafiore Paolo, Chiaranda Davide e Vespo Francesco e Romano Christian la inibizione per un mese ciascuno; applica inoltre a carico delle società Fair Play L’uliveto di Portopalo di Capo Passero, A.S.D. Jogging Club Solarino, A.S.D. Fair Play Comiso e F.C.D. U.S.A. Sport Caltagirone la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00) ciascuno e a carico della società organizzatrice A.S.D. Siracusa in Movimento l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza dell’art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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