COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 TFT 16 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 32/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RIBAUDO GIUSEPPE (Presidente A.S.D. Team Calcio); PASQUA LEOLUCA (Presidente A.S.D. S.Ciro e Giorgio); A.S.D. TEAM CALCIO; A.S.D. ORATORIO SS.CIRO E GIORGIO.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 TFT 16 DEL 17 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 32/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RIBAUDO GIUSEPPE (Presidente A.S.D. Team Calcio); PASQUA LEOLUCA (Presidente A.S.D. S.Ciro e Giorgio); A.S.D. TEAM CALCIO; A.S.D. ORATORIO SS.CIRO E GIORGIO. La Procura Federale, con nota 2772/620pf13-14/GT/dl del 23 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Giuseppe Ribaudo (Presidente A.S.D. Team Calcio) e Leoluca Pasqua (Presidente A.S.D. Oratorio SS. Ciro e Giorgio), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1bis comma 1 C.G.S.), in relazione all’art. 20 comma 2 del Regolamento della L.N.D. e al punto 3 lett. D) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere fatto partecipare le proprie squadre al Torneo Fair Play, organizzato dalla Soc. Pro Villabate Calcio dal 18 al 25 gennaio 2014, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare, così come previsto dal regolamento del Torneo. Con la medesima nota sono state altresì deferite le sopra indicate società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato ai rispettivi Presidenti, secondo il principio dell’immedesimazione organica. All’udienza dibattimentale il sig. Giuseppe Ribaudo ha escluso che la sua società possa avere partecipato all’attività contestata; analogamente il rappresentante delegato della Oratorio SS. Ciro e Giorgio, sig. Salvatore Ragusa, ha fatto presente che la predetta società non ha preso parte al Torneo in questione, a suo dire neppure disputatosi. Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi quattro a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e dell’ammenda di € 500,00 a carico di ognuna delle Società deferite. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene in primo luogo che la A.S.D. Team Calcio sia responsabile di quanto ascritto, risultando dalle dichiarazioni rese in sede di indagini dal proprio allenatore sig. Nicolosi e dall’organizzatore del Torneo Esordienti 2002 la partecipazione della Team Calcio. Peraltro è agli atti del procedimento anche una distinta di gara, riconosciuta dal sig. Nicolosi in sede di audizione, ove risultano elencati (pur in numero insufficiente) i giovani tesserati della A.S.D. Team Calcio. Ed è ben noto che, per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei “Centri di Avviamento allo Calcio” e nelle “Scuole di Calcio”, a solo titolo didattico e formativo. Non fosse altro che per garantire loro le tutele medico sportive e assicurative previste dalle norme vigenti. Tuttavia la superiore violazione, apparendo limitata ad un numero davvero esiguo di calciatori “insufficienti” alla partecipazione al torneo, è tale da determinare una sanzione ridotta, come precisato in dispositivo. Per quanto riguarda la A.S.D. Oratorio SS. Ciro e Giorgio questo Tribunale Federale Territoriale ritiene invece che non sia stata raggiunta la piena prova della partecipazione al Torneo in questione, non risultando agli atti alcun documento validamente probatorio della responsabilità della Società, non potendosi ritenere tale la semplice allegazione del calendario degli incontri, peraltro senza nessuna annotazione circa i risultati di gara. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: a carico del sig. Ribaudo Giuseppe (Presidente A.S.D. Team Calcio) la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi uno; a carico della Società A.S.D. Team Calcio la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00). Dispone altresì prosciogliersi da ogni addebito il sig. Pasqua Leoluca e per l’effetto la A.S.D. Oratorio SS.Ciro e Giorgio. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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