COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 CSAT 10 DEL 24 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 34/A A.S.D. CITTA’ DI CARINI (PA), avverso assegnazione gara perduta per 0–3 ed inibizione fino al 30/11/2015 del dirigente sig. Giuseppe Troia – Campionato Allievi Regionali Gir. “A” Gara Aurora Mazara/Città di Carini del 17/10/2015 – C.U. N° 127/sgs 34 del 04/11/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 155 CSAT 10 DEL 24 NOVEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 34/A A.S.D. CITTA’ DI CARINI (PA), avverso assegnazione gara perduta per 0–3 ed inibizione fino al 30/11/2015 del dirigente sig. Giuseppe Troia - Campionato Allievi Regionali Gir. “A” Gara Aurora Mazara/Città di Carini del 17/10/2015 – C.U. N° 127/sgs 34 del 04/11/2015 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Città di Carini in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo atteso che il calciatore sig. Vincenzo Vittorio Carollo sarebbe stato tesserato tempestivamente in data anteriore alla disputa della gara e, solo a causa di un mal funzionamento del sistema operativo, sarebbe stato registrato successivamente alla reale data di invio. A riprova di tale assunto rappresenta che la richiesta di tesseramento era stata inserita in una distinta comprendente altri calciatori che, viceversa, risultavano regolarmente tesserati e che il relativo costo era stato inserito, anch’esso, tra quello degli altri calciatori compresi nella predetta distinta. Allega, infine, le stampe di due comunicazioni emesse dalla F.I.G.C. da cui risulterebbe il mancato funzionamento del sistema operativo relativo al tesseramento on-line nei giorni 11 ottobre e 30 ottobre 2015. A supporto di quanto fin qui sostenuto richiama alcuni precedenti di questa Corte. All’udienza odierna è comparso il difensore della reclamante che ha insistito nei motivi di gravame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) C.G.S., il capo del gravame relativo all’inibizione a carico del dirigente accompagnatore. Nel merito visti gli atti ed effettuati gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio tesseramenti di questo Comitato Regionale rileva che la richiesta di tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Vittorio Carollo risulta deposita telematicamente solo in data 17/10/2015 ore 19.23.55. La circostanza che la richiesta del calciatore sia stata inserita in una distinta contenente anche altri calciatori da tesserare non costituisce prova del suo tempestivo deposito poiché ad una verifica a campione dei nominativi ivi inseriti le richieste di ciascun tesseramento risultano inviate telematicamente in date differenti. Parimenti infondata risulta la circostanza relativa al non corretto funzionamento del sistema operativo del tesseramento on-line, in quanto gli avvisi in questione sono relativi a momenti antecedenti o successivi all’invio della richiesta di tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Vittorio Carollo. Allo stesso modo appare infondato il richiamo ad altre sentenze di questa Corte in quanto le fattispecie esaminate erano, in punto di fatto, diverse e non comparabili con quella oggi esaminata. In ragione delle superiore considerazioni il reclamo in questione non può, pertanto, trovare accoglimento poiché il deposito telematico della richiesta di tesseramento è avvenuto in un orario successivo alla disputa della gara con la conseguenza che il calciatore sig. Vincenzo Vittorio Carollo nel momento in cui vi ha preso parte (dalle ore 15,30 del 17/10/2015) non aveva titolo a parteciparvi P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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