Procedimento n. 33/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: – Sigg. Giampiero Lucchese (Presidente A.S.D. Conca d’Oro Monreale); Girolamo La Barbera (Presidente A.S.D. Florio); Fortunato Cilluffo (Presidente A.S.C.D. Terzo Tempo); Domenico Napoli (Presidente G.S. Don Orione); Salvatore Biundo (Presidente A.S.D. Football City Terrasini); Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre); Claudio Benanti (Presidente A.S. Vis Palermo); Giuseppe Farina (Presidente A.S.D. Giants Club); Luigi Urso (Presidente A.S.D. Trabia); Salvatore Lo Iacono (Presidente A.S.D. Olimpia Borgetto); Antonino Crociata (Presidente A.S.D. Valle Jato Calcio); Salvatore Altieri (Presidente A.C.D. Città di Cinisi); Benedetto Monteleone (Presidente A.S.D. Pro C. Ficarazzi); Daniele Richichi (Presidente A.S.D. Atletico Palermo); Giuseppe Sidoti (Presidente A.S.D. Punto Rosa); Giuseppe Corso (Presidente A.C.D. Don Carlo Lauri Misilmeri) e Daniele Cacciato (Presidente F.C.D. Virtus Olimpia 2010). – A.S.D. Conca d’Oro Monreale; A.S.D. Florio; A.S.C.D. Terzo Tempo; G.S. Don Orione; A.S.D. Football City Terrasini; Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre; A.S. Vis Palermo; A.S.D. Giants Club; A.S.D. Trabia; A.S.D. Olimpia Borgetto; A.S.D. Valle Jato Calcio; A.C.D. Città di Cinisi; A.S.D. Pro C. Ficarazzi; A.S.D. Atletico Palermo; A.S.D. Punto Rosa; A.C.D. Don Carlo Lauri Misilmeri e F.C.D. Virtus Olimpia 2010.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 156 TFT 17 DEL 24 NOVEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 33/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: - Sigg. Giampiero Lucchese (Presidente A.S.D. Conca d’Oro Monreale); Girolamo La Barbera (Presidente A.S.D. Florio); Fortunato Cilluffo (Presidente A.S.C.D. Terzo Tempo); Domenico Napoli (Presidente G.S. Don Orione); Salvatore Biundo (Presidente A.S.D. Football City Terrasini); Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre); Claudio Benanti (Presidente A.S. Vis Palermo); Giuseppe Farina (Presidente A.S.D. Giants Club); Luigi Urso (Presidente A.S.D. Trabia); Salvatore Lo Iacono (Presidente A.S.D. Olimpia Borgetto); Antonino Crociata (Presidente A.S.D. Valle Jato Calcio); Salvatore Altieri (Presidente A.C.D. Città di Cinisi); Benedetto Monteleone (Presidente A.S.D. Pro C. Ficarazzi); Daniele Richichi (Presidente A.S.D. Atletico Palermo); Giuseppe Sidoti (Presidente A.S.D. Punto Rosa); Giuseppe Corso (Presidente A.C.D. Don Carlo Lauri Misilmeri) e Daniele Cacciato (Presidente F.C.D. Virtus Olimpia 2010). - A.S.D. Conca d’Oro Monreale; A.S.D. Florio; A.S.C.D. Terzo Tempo; G.S. Don Orione; A.S.D. Football City Terrasini; Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre; A.S. Vis Palermo; A.S.D. Giants Club; A.S.D. Trabia; A.S.D. Olimpia Borgetto; A.S.D. Valle Jato Calcio; A.C.D. Città di Cinisi; A.S.D. Pro C. Ficarazzi; A.S.D. Atletico Palermo; A.S.D. Punto Rosa; A.C.D. Don Carlo Lauri Misilmeri e F.C.D. Virtus Olimpia 2010. La Procura Federale, con nota 2789/536pf13-14/GT/dl del 24 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Giampiero Lucchese (Presidente A.S.D. Conca D’Oro Monreale); Girolamo La Barbera (Presidente A.S.D. Florio); Fortunato Cilluffo (Presidente A.S.C.D. Terzo Tempo); Domenico Napoli (Presidente G.S. Don Orione); Salvatore Biundo (Presidente A.S.D. Football City Terrasini); Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre); Claudio Benanti (Presidente A.S. Vis Palermo); Giuseppe Farina (Presidente A.S.D. Giants Club); Luigi Urso (Presidente A.S.D. Trabia); Salvatore Lo Iacono (Presidente A.S.D. Olimpia Borgetto); Antonino Crociata (Presidente A.S.D. Valle Jato Calcio); Salvatore Altieri (Presidente A.C.D. Città di Cinisi); Benedetto Monteleone (Presidente A.S.D. Pro C. Ficarazzi); Daniele Richichi (Presidente A.S.D. Atletico Palermo); Giuseppe Sidoti (Presidente A.S.D. Punto Rosa); Giuseppe Corso (Presidente A.C.D. Don Carlo Lauri Misilmeri) e Daniele Cacciato (Presidente F.C.D. Virtus Olimpia 2010), tutti per rispondere nella qualità, stagione sportiva 2013-2014, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all’art. 20 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere contravvenuto all’obbligo di tesseramento dei calciatori impiegati nel Campionato 2013/14, organizzato dalla Opes Italia e regolarmente autorizzato. Con la medesima nota sono state altresì deferite le sopra indicate società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato ai rispettivi Presidenti, secondo il principio dell’immedesimazione organica. All’udienza dibattimentale del 10/11/2015 le parti deferite, tutte comparse, hanno fatto presente che il campionato in questione, organizzato dalla Opes Italia e regolarmente autorizzato, prevedeva come da regolamento al punto 1.3 il tesseramento a cura della Opes Italia o della federazione di appartenenza. All’udienza odierna, all’uopo rinviata, hanno prodotto e/o esibito ad integrazione del numero dei tesserati F.I.G.C. i documenti probatori dell’avvenuto tesseramento Opes Italia. Solo la Soc. Conca D’Oro Monreale ha ammesso l’addebito, dato che per errore i partecipanti al campionato Opes erano stati tesserati con il Monreale Calcio. Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi sei a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e dell’ammenda di € 1.000,00 a carico di ognuna delle Società deferite. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti, fatta eccezione per la soc. Conca D’Oro Monreale, non siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, avendo a vario titolo partecipato con le rispettive squadre alle diverse articolazioni del Campionato in questione, come detto organizzato dalla Opes Italia e regolarmente autorizzato, mediante l’utilizzazione di calciatori in regola con il tesseramento F.I.G.C., così come da tabulato versato in atti, e/o in regola con il tesseramento Opes Italia, come da documenti prodotti. La Soc. Conca D’Oro Monreale ha invece ammesso l’addebito, dato che i partecipanti al campionato Opes Italia erano stati per mero errore tesserati con il Monreale Calcio, così attenuandosi la responsabilità della Società, pur essendo ben noto che, per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei “Centri di Avviamento allo Sport” e nelle “Scuole di Calcio”, a solo titolo didattico e formativo, non fosse altro che per garantire loro le tutele medico-sportive e assicurative previste dalle norme vigenti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi tutti i soggetti deferiti e le rispettive società di appartenenza, fatta eccezione per il sig. Giampiero Lucchese e per la A.S.D. Conca D’Oro Monreale, a carico dei quali dispone rispettivamente la sanzione di mesi uno di inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h), nonché l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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