COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 46/A A.S.D.C. POLISPORTIVA CEI (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Naka Romaric Lagui Junior. Campionato Giovanissimi Regionali Gir. “A” Gara Trapani calcio – Pol. CEI – del 14/11/2015 – C.U. N° 146/sgs 43 del 17/11/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 46/A A.S.D.C. POLISPORTIVA CEI (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Naka Romaric Lagui Junior. Campionato Giovanissimi Regionali Gir. “A” Gara Trapani calcio – Pol. CEI – del 14/11/2015 – C.U. N° 146/sgs 43 del 17/11/2015 Con rituale e tempestivo gravame diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D.C. Pol. CEI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure venga rideterminata in termini più equi poiché il gesto posto in essere dal sig. Naka Romanic Lagui Jr sarebbe stato causato da un comportamento non corretto di un calciatore avversario peraltro non sanzionato dal direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 26’ del 1° t. il calciatore sig. Naka Romaric Lagui Jr è stato espulso dall’arbitro perché dopo un diverbio con un calciatore avversario lo spingeva violentemente facendolo cadere per terra. Una volta notificato il provvedimento di espulsione assumeva, altresì, un comportamento fortemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro. In ragione di quanto sopra questa Corte ritiene che il gravame non possa trovare accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile di alcuna ulteriore riduzione poiché il Giudice Territoriale in relazione alle plurime condotte antiregolamentari nell’irrogare la relativa sanzione ha tenuto conto dell’età del calciatore determinandola al disotto dei minimi edittali previsti per le singole condotte dall’art. 19 comma 4 lett. a) e b) C.G.S.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00).
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