COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 43/A A.S.C. S.D. L’INIZIATIVA (ME) Avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Lorenzo Curasi – Campionato Promozione Girone “B” Gara Santangiolese/L’Iniziativa del 14/11/2015 – C.U. n. 148 del 18/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 43/A A.S.C. S.D. L’INIZIATIVA (ME) Avverso la squalifica per tre gare del calciatore sig. Lorenzo Curasi - Campionato Promozione Girone “B” Gara Santangiolese/L’Iniziativa del 14/11/2015 – C.U. n. 148 del 18/11/2015. Con rituale e tempestivo gravame la A.S.C. S.D. L’Iniziativa ha impugnato la sanzione come in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante ritiene incongrua la sanzione irrogata al proprio calciatore in relazione alla circostanza che lo stesso, durante una fase particolarmente tesa della gara, avrebbe solo reagito ad una provocazione di un calciatore avversario anch’esso espulso ed a cui il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto una sanzione inferiore. A sostegno di ciò produce una serie di ritrazioni fotografiche che dovrebbero comprovare la ricostruzione fatta in punto di fatto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che le produzioni fotografiche sono inammissibili, atteso che ai sensi dell’art. 35 comma 1.2 del C.G.S. possono essere utilizzate riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Fattispecie queste che non ricorrono nel caso in esame. Nel merito, letto il rapporto redatto dal direttore di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, si rileva che il sig. Lorenzo Curasi è stato espulso al 44’ del 2° tempo per avere colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto. In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento poiché la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione anche in considerazione del fatto che la stessa è stata irrogata nel minimo edittale previsto dall’art.19 comma 4 lett. b) del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.
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