COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 38/A A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Francesco Millesi – Campionato Eccellenza girone “B” Gara Sport Club Palazzolo/Acireale del 07/11/2015 – C.U. n. 139 del 11/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 38/A A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Francesco Millesi - Campionato Eccellenza girone “B” Gara Sport Club Palazzolo/Acireale del 07/11/2015 - C.U. n. 139 del 11/11/2015. Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Acireale, in persona del Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società appellante chiede la riduzione della sanzione, sostenendo, qui molto in sintesi, che il giudice di primo grado è stato tratto in inganno da quanto scritto in referto dall’assistente, mentre al caso in specie andrebbe piuttosto applicato l’art. 19 comma 4 lettera a) del C.G.S. Ciò avendo il calciatore in questione solo platealmente protestato e cercato di avvicinarsi all’assistente, sia pure all’atto dell’espulsione ed anche a fine gara, ma al solo scopo di chiedere delle spiegazioni senza mai offenderlo o minacciarlo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel merito, può osservarsi che l’assistente arbitro riferisce in referto che al 7° del 2° tempo il sig. Millesi, in seguito ad una decisione tecnica, protestava gesticolando platealmente e pronunciava una espressione irriguardosa all’indirizzo dello stesso. Non appena espulso dal direttore di gara, il sig. Millesi tentava di affrontare l’assistente e non riuscendovi reiterava il comportamento irriguardoso. A fine gara, nel corridoio antistante gli spogliatoi, il sig. Millesi, nonostante la presenza di un carabiniere, tornava a pronunciare espressioni irriguardose all’indirizzo dell’assistente arbitrale, interrogandosi circa i motivi della sua espulsione, finché non veniva fatto allontanare da un dirigente della sua società. Niente porta quindi a ritenere, sul piano documentale che qui interessa a norma di regolamento, che i fatti siano solo riconducibili alla sanzione minima indicata dalla Società appellante (19 comma 4 lettera a del C.G.S.), posto che il comportamento irriguardoso volutamente reiterato determina il sussistere di una circostanza aggravante, che tuttavia porta a ritenere congrua la squalifica per tre gare, in parziale riforma del giudicato di primo grado. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, determina in tre gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Millesi. Senza addebito della tassa reclamo non versata.
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