COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 30/A A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso sanzione dell’ammenda di € 200,00 – Coppa Italia “Eccellenza” Gara Sporting Taormina/Acireale del 04/11/2015 – C.U. n. 131 del 06/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 163 CSAT 11 DEL 01 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 30/A A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso sanzione dell’ammenda di € 200,00 - Coppa Italia “Eccellenza” Gara Sporting Taormina/Acireale del 04/11/2015 - C.U. n. 131 del 06/11/2015. Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Acireale ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante sostiene che il fischio più volte udito dal direttore di gara era un fischio ritmato che non disturbava o ingannava affatto la direzione di gara e che in ogni caso non è possibile addebitare ad essa reclamante la responsabilità di quanto accaduto, poiché nell’impianto sportivo non vi era un settore riservato alla tifoseria dell’Acireale, che si trovava promiscuamente ospitata con i tifosi di casa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 2.1 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento del pubblico, rileva che il fatto è così descritto dall’arbitro: ”...tra i sostenitori della società Acireale, durante la gara, ho udito 4/5 volte un suono di fischietto uguale al mio che di rado ingannava i giocatori che prendevano parte al gioco, spesso durante le azioni che produceva la società Sporting Taormina”. Per quanto sopra appare evidente che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno ed essa deve, pertanto, rispondere del comportamento dei propri sostenitori. Non di meno questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il proposto gravame possa trovare parziale accoglimento, potendosi rideterminare in termini più equi la sanzione irrogata dal primo Giudice, in considerazione del fatto che tale episodio è avvenuto solo 4/5 volte, disturbando solo sporadicamente il regolare svolgimento della gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in € 150,00 (centocinquanta/00) la sanzione a carico dell’A.S.D. Acireale e, per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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