COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 174 CSAT 12 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 48/A A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP) avverso inibizione fino al 14/11/2020 con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G..C. del dirigente sig. Baldassare Licari ed avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Fabio Longo – Campionato Promozione Gir. “A”, Gara Borgata Terrenove/Prizzi del 14/11/2015 – Comunicato Ufficiale n. 148 del 18/11/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 174 CSAT 12 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 48/A A.S.D. BORGATA TERRENOVE (TP) avverso inibizione fino al 14/11/2020 con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G..C. del dirigente sig. Baldassare Licari ed avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Fabio Longo - Campionato Promozione Gir. “A”, Gara Borgata Terrenove/Prizzi del 14/11/2015 - Comunicato Ufficiale n. 148 del 18/11/2015 Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Borgata Terrenove impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il sig. Baldassare Licari avrebbe lasciato la posizione sotto la tribuna e raggiunta la parte opposta dove si trovano le panchine e gli spogliatoi solo al fine di calmare gli animi dei sostenitori che in quel momento protestavano per alcune decisioni assunte dal direttore di gara. L’arbitro a questo punto, continua la reclamante, invitava il sig. Licari a raggiungere nuovamente la posizione assunta fin dall’inizio della gara ma, avendone ricevuto un rifiuto, lo allontanava dal terreno di gioco. Successivamente il direttore di gara su segnalazione di uno degli assistenti espelleva il sig. Fabio Longo, determinando ancora una volte le proteste dei tesserati del Borgate Terrenove, che venivano sedate per l’intervento del sig. Licari. Infine al 41’ del 2° tempo, a seguito della segnatura della quarta rete da parte del Prizzi, l’arbitro, senza alcuna apparente motivazione, fischiava il termine della gara dirigendosi velocemente verso gli spogliatoi. A questo punto il sig. Licari seguiva l’arbitro sin dentro gli spogliatoi, dove dapprima lo afferrava per un braccio al solo fine di segnalargli che aveva determinato con quattro minuti di anticipo la fine dell’incontro e solo dopo avere ricevuto non solo una risposta negativa ma anche l’invito ad uscire dallo spogliatoio, tentava di afferrare il direttore di gara per il collo come gesto di reazione ad presunto comportamento dispotico posto in essere da quest’ultimo in suo danno. La reclamante nega inoltre decisamente che il sig. Baldassare Licari abbia incitato i propri sostenitori ad introdursi nel terreno di gioco così come nega che abbia incastrato il braccio dell’arbitro tra la porta dello spogliatoio e lo stipite. In ragione delle superiori argomentazioni, pertanto, chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure venga rideterminata in termini più equi ed in particolare chiede che venga revocata la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Fabio Longo la reclamante chiede che la sanzione venga rideterminata evidenziando che il predetto calciatore si è limitato solo ad un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara ed una volta espulso si è immediatamente allontanato dal terreno di gioco. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati i rapporti del direttore di gara e degli assistenti, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 35’ del 2° tempo il calciatore sig. Fabio Longo veniva espulso per un grave comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Lo stesso calciatore una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare a suo carico assumeva altresì un comportamento di sfida nei confronti del direttore di gara rifiutandosi di uscire dal terreno di gioco, sì da determinare l’arbitro a richiedere l’intervento del capitano dell’A.S.D. Borgata Terrenove che prontamente lo convinceva ad allontanarsi. In questo frangente il direttore di gara constatava che il sig. Baldassare Licari, dirigente dell’A.S.D. Borgata Terrenove, addetto al servizio d’ordine, lasciava la posizione assunta fin dall’inizio della gara in prossimità del cancello (privo di lucchetto) che separa il recinto di gioco dagli spalti, per posizionarsi tra le due panchine. In ragione di ciò l’arbitro invitava il sig. Licari a riprendere la posizione inizialmente assunta ma questi non solo si rifiutava di adempiere all’invito ma assumeva, nel contempo, un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara. A questo punto l’arbitro provvedeva ad allontanare il sig. Licari, ma questi si rifiutava di lasciare il terreno di gioco, cosa che avveniva solo dopo che il direttore di gara chiedeva, ancora una volta, l’intervento del capitano. Mentre il direttore di gara si accingeva a riprendere il gioco notava che il sig. Licari (che in tale frangente si trovava nel recinto antistante gli spogliatoi) incitava i propri sostenitori a penetrare sul terreno di gioco, cosa che avveniva subito dopo quando un giovane di circa 20/25 anni, approfittando del fatto che il predetto cancello che separa gli spalti dal terreno era incustodito e privo di qualsiasi forma di chiusura, invadeva il terreno di gioco e, correndo, si dirigeva in direzione del centrocampo dove in quel momento sostava il direttore di gara. A questo punto l’arbitro, temendo per la propria incolumità, faceva rientro negli spogliatoi unitamente ai due assistenti. Nel rientrare negli spogliatoi il sig. Licari seguiva il direttore di gara rassicurandolo che non gli sarebbe accaduto nulla, ma mentre quest’ultimo gli volgeva le spalle per aprire la porta dello spogliatoio, improvvisamente, lo spingeva nello stanzino antistante lo spogliatoio e lo afferrava con forza per il collo per soffocarlo. Benché il direttore di gara fosse riuscito a divincolarsi dalla presa il sig. Licari tentava di afferrarlo nuovamente per il collo non riuscendovi per il pronto intervento di uno dei due assistenti, che consentiva così all’arbitro di provare a rientrare nel proprio spogliatoio. Ma ancora una volta il sig. Licari si scagliava contro il direttore di gara, spingendo con forza la porta dello spogliatoio, tant’è che il braccio dell’arbitro restava incastrato tra la porta e il telaio causandogli anche delle escoriazioni. In ragione di quanto sopra il gravame proposto non può trovare accoglimento poiché i gravi e reiterati comportamenti violenti posti in essere dal sig. Baldassare Licari (peraltro in parte ammessi dalla stessa reclamante) non solo non consentono alcuna revisione della sanzione ma la stessa, a parere di questa Corte, deve piuttosto essere rivista in peius, ai sensi del comma 3 dell’art. 36 C.G.S., dovendosi applicare al sig. Baldassare Licari, oltre alle sanzioni già inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, l’ulteriore sanzione dell’ammenda comminata ai sensi del comma 6 dell’art. 19 C.G.S., come da dispositivo. Parimenti non può trovare accoglimento il gravame per ciò che attiene la sanzione inflitta al sig. Fabio Longo che risulta anch’essa congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione al comportamento posto in essere dal calciatore. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e ferme le sanzioni già comminate al sig. Baldassare Licari dal Giudice Sportivo Territoriale infligge a quest’ultimo l’ulteriore sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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