COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 175 TFT 18 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 39/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. ATLETICO TRAPPETO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 175 TFT 18 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 39/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. ATLETICO TRAPPETO. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 4224/671 pf 13- 14/SP/dl del 2 novembre 2015, l’A.S.D. Atletico Trappeto per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato sig. Claudio Cappello. La predetta Società nei termini ha depositato una breve memoria, con cui contesta il notificato deferimento, facendo rilevare che proprio essa società con una sua denuncia ha segnalato il comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio tesserato e che comunque deve considerarsi parte lesa del procedimento. All’udienza dibattimentale la società deferita non è comparsa, sebbene ritualmente convocata, ma ha fatto pervenire memoria difensiva con richiesta di proscioglimento. La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione della sanzione di € 300,00 a carico della Società deferita. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: Dalla documentazione in atti risulta provato che l’A.S.D. Atletico Trappeto ebbe a denunciare il calciatore sig. Claudio Cappello, tesserato all’epoca dei fatti proprio con la A.S.D. Atletico Trappeto, per avere, quest’ultimo, giocato sotto falso nome con la società A.S.D. Balestrate. A seguito delle indagini svolte il predetto calciatore ha definito la propria posizione patteggiando la pena ai sensi dell’art. 32 sexies del C.G.S. In ragione di ciò la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Atletico Trappeto per responsabilità oggettiva in relazione a quanto contestato al proprio tesserato. Ora non pare esservi dubbio alcuno in ordine alla responsabilità del calciatore sig. Claudio Cappello in relazione a quanto ascrittogli. Non consequenziale appare invece la contestata responsabilità oggettiva della Società A.S.D. Atletico Trappeto con riferimento alle violazioni accertate a carico del calciatore sig. Cappello. Va infatti tenuta in debito conto la circostanza che è stata la stessa società oggi deferita ad avere segnalato il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio calciatore, avendone ricevuto un danno. Secondo C.G.F., C.U. 12/C 4/11/2002, “l’Organo giudicante non perde ogni potere di graduazione della pena dovendosi automaticamente trasporre, nei confronti della società oggettivamente responsabile, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’evento, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato.” Appare, infatti, che la Società già danneggiata dal comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio tesserato, non avendo, peraltro, alcun potere coercitivo nei confronti di quest’ultimo, è rimasta così esclusa da ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’evento, peraltro prontamente denunciato. Dalle superiori considerazioni consegue valido il criterio secondo il quale “la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia” (T.N.A.S., Lodo 20/01/2012 Benevento Calcio/F.I.G.C.). E appunto abnorme e non conforme a giustizia risulterebbe, per le ragioni sopra esposte, sanzionare la Società denunciante, apparsa in primo luogo danneggiata e poi estranea ai comportamenti fraudolenti posti in essere dal sig. Cappello. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto respinte. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie la A.S.D. Atletico Trappeto da quanto addebitatogli. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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