COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 70/A A.S.C.D. NUOVA RINASCITA (ME) Appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0- 3 e ammenda di € 150,00 – Campionato Provinciale Allievi Gara Nuova Rinascita/Terme Vigliatore del 22/11/2015 – C.U. n. 27 della Delegazione Distrettuale di Barcellona del 26/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 70/A A.S.C.D. NUOVA RINASCITA (ME) Appello avverso punizione sportiva perdita gara per 0- 3 e ammenda di € 150,00 - Campionato Provinciale Allievi Gara Nuova Rinascita/Terme Vigliatore del 22/11/2015 - C.U. n. 27 della Delegazione Distrettuale di Barcellona del 26/11/2015. La Società A.S.C.D. Nuova Rinascita propone appello avverso ai provvedimenti sopra indicati, qui in sintesi negando che la propria squadra sia rimasta in numero insufficiente di calciatori per effetto di ripetute espulsioni, in realtà non verificatesi. Per la qualcosa chiede la ripetizione della gara. Quanto alla sanzione dell’ammenda, la Società appellante ritiene che essa sia esagerata per una gara di Settore Giovanile. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rileva preliminarmente che all’appello non risulta allegata la ricevuta comprovante l’invio di copia dei motivi del ricorso alla controparte. Tale adempimento, dovuto a norma dell'art. 33 n° 5 e 46 comma 1, comporta l’inammissibilità del gravame nella parte riguardante l’esito e la richiesta di ripetizione della gara, difettando il contraddittorio. Per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda, questa Corte ritiene che sia ben adeguata ai gravi fatti indicati in referto dal direttore di gara, tenuto conto che la rissa scatenatasi in campo è durata ben 5 minuti ed ha coinvolto numerosi tesserati, alcuni dei quali rimasti ignoti, ed ha determinato la definitiva sospensione della gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’appello per la parte relativa all’esito gara e lo respinge per il resto. Con addebito della tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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