COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 65/A A.S.D. PRO TONNARELLA (ME) avverso squalifica 3 gare al calciatore Zullo Franco, squalifica 3 gare al calciatore La Rocca Antonino, inibizione fino al 31.1.16 al dirigente Paratore Giuseppe e ammenda di € 100 – gara di campionato 1° Categoria Gir. “C” A.P.D.San Biagio/A.S.D. Pro Tonnarella del 29.11.15 – Comunicato Ufficiale n. 166 del 2.12.15

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 65/A A.S.D. PRO TONNARELLA (ME) avverso squalifica 3 gare al calciatore Zullo Franco, squalifica 3 gare al calciatore La Rocca Antonino, inibizione fino al 31.1.16 al dirigente Paratore Giuseppe e ammenda di € 100 – gara di campionato 1° Categoria Gir. “C” A.P.D.San Biagio/A.S.D. Pro Tonnarella del 29.11.15 – Comunicato Ufficiale n. 166 del 2.12.15 La Società A.S.D. Pro Tonnarella ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe. La reclamante contesta i fatti così come descritti dall’arbitro sostenendo che tutti i propri tesserati non avrebbero commesso quanto contestato. In particolare il calciatore Zullo Franco risulterebbe estraneo ai fatti in quanto, dopo essere stato sostituito a seguito di un infortunio al 36° del secondo tempo, sarebbe stato accompagnato negli spogliatoi senza più raggiungere il terreno di gioco. Il calciatore La Rocca Antonino risulterebbe anch’egli estraneo ai fatti in quanto, dopo essere stato autorizzato dall’allenatore a lasciare la panchina, si allontanava dal terreno di gioco prima della fine della gara raggiungendo anzitempo gli spogliatoi. Il dirigente Paratore Giuseppe non avrebbe nemmeno partecipato alla presunta rissa in contestazione ma si sarebbe solo prodigato a far rientrare negli spogliatoi i calciatori della propria squadra preoccupandosi solo di sedare gli animi. Infine la sanzione pecuniaria risulterebbe assolutamente inadeguata e fuori luogo in virtù del fatto che nessuno dei propri tesserati avrebbe partecipato alla presunta rissa, ma gli stessi sarebbero stati invece aggrediti da soggetti appartenenti alla società A.P.D. San Biagio. Chiede pertanto l’annullamento o una riduzione delle squalifiche ai propri calciatori e al proprio dirigente e l’annullamento della sanzione pecuniaria inflitta alla società. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e il relativo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. Dall’esame degli stessi è stato possibile accertare che al termine della gara, dopo un’aggressione operata da un calciatore del San Biagio nei confronti di un calciatore della Pro Tonnarella, si innescava una rissa a seguito della quale venivano identificati diversi soggetti di entrambe le società tra cui i soggetti per i quali oggi si procede. La rissa, concretizzatasi nello scambio reciproco di calci e pugni da parte di tutti i partecipanti, veniva placata a stento dal servizio d’ordine e cessava definitivamente una volta che i soggetti interessati raggiungevano gli spogliatoi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminato l’art. 19 comma 4 lett. B) e comma 1 lett. H) del C.G.S. ritiene che, in virtù di quanto riferisce l’arbitro nel suo supplemento, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori Zullo Franco e La Rocca Antonino e al dirigente Paratore Giuseppe risultano eque e ben proporzionate alla gravità degli accadimenti così come descritti. Relativamente alla sanzione pecuniaria il reclamo risulta inammissibile trattandosi di ipotesi non appellabile in virtù di quanto stabilito dall’art. 45 comma 3 lett. D) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ai calciatori Zullo Franco e La Rocca Antonino, al dirigente Paratore Giuseppe e alla società Pro Tonnarella Con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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