COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 59/A A.S.D. TERME VIGLIATORE (ME) Avverso ammenda di € 150,00; squalifica per cinque gare calciatore sig. Pierpaolo Puleo; squalifica per quattro gare calciatori sigg. Benedetto Archita e Davide Calabrò – Campionato Allievi Provinciali Gara Nuova Rinascita/Terme Vigliatore del 22/11/2015 – C.U. n. 27 del 26.11.2015 della Delegazione Provinciale di Barcellona P.G.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 182 CSAT 13 DEL 15 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 59/A A.S.D. TERME VIGLIATORE (ME) Avverso ammenda di € 150,00; squalifica per cinque gare calciatore sig. Pierpaolo Puleo; squalifica per quattro gare calciatori sigg. Benedetto Archita e Davide Calabrò - Campionato Allievi Provinciali Gara Nuova Rinascita/Terme Vigliatore del 22/11/2015 - C.U. n. 27 del 26.11.2015 della Delegazione Provinciale di Barcellona P.G. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Terme Vigliatore ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate. In buona sintesi la reclamante sostiene che la sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sono sproporzionate rispetto all’effettivo accadimento dei fatti, atteso che i proprio tesserati sono stati oggetto di una vera e propria aggressione, da cui si sono dovuti difendere. Infatti, secondo la ricostruzione dell’accaduto che ne fa la reclamante, mentre il proprio calciatore sig. Davide Accetta recante la maglia n° 11, e non già il n. 10 sig. Pierpaolo Puleo così come erroneamente indicato dal direttore di gara, si stava apprestando a riprendere il gioco con una rimessa laterale a suo favore, lo stesso avrebbe spintonato ’addetto alla sicurezza che si era rifiutato di riconsegnargli il pallone e da qui sarebbe scaturita l’aggressione in danno dei suoi tesserati. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della reclamante all’udienza odierna avendone fatto specifica richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 16’ del 2° tempo il direttore di gara assegnava una rimessa laterale a favore della Soc. Nuova Rinascita. In ragione di ciò il sig. Raffaele Lunetta, dirigente addetto al servizio d’ordine, raccoglieva il pallone appena fuoriuscito e si accingeva a consegnarlo ad un calciatore della propria squadra quando veniva ostacolato in ciò dal calciatore n. 10 della Soc. Terme Vigliatore sig. Pierpaolo Puleo il quale, con vigore, cercava di strapparglielo dalle mani, motivo per cui il Lunetta reagiva spintonando il suddetto calciatore. A questo punto si accendeva una rissa che vedeva coinvolti diversi calciatori di entrambe le squadre e, per quello che qui interessa, il direttore di gara individuava sempre il predetto n. 10 sig. Pierpaolo Puleo, il n. 3 sig. Benedetto Architta ed il n. 8 sig. Davide Calabrò i quali reagivano all’aggressione colpendo a loro volta calciatori avversari con calci e pugni. In ragione di quanto sopra il reclamo risulta infondato sia per quanto attiene alla ricostruzione dell’episodio sia in ordine al presunto scambio di persona, avendo il direttore di gara ben individuato nel n. 10 l’autore di quei comportamenti che hanno determinato l’inizio degli atti di violenza. Parimenti infondato è il ricorso nella parte in cui la reclamante chiede la revoca delle sanzioni a carico dei propri tesserati sostenendo che gli stessi non sarebbero gli aggressori ma bensì gli aggrediti, atteso che, come più volte ricordato da questa Corte Sportiva di Appello, nel caso di rissa, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si risponde del relativo reato per il solo fatto di avervi partecipato e indipendentemente dal fatto che l’azione violenta abbia carattere offensivo o difensivo. Per ciò che attiene alle singole sanzioni, risulta congrua, e conseguentemente non suscettibile di alcuna riduzione, la squalifica inflitta al calciatore sig. Pierpaolo Puleo il quale dapprima ha tentato di strappare dalle mani di un dirigente avversario il pallone al fine di ritardare l’inizio del gioco alla squadra avversaria e, successivamente, per avere partecipato alla rissa colpendo calciatori avversari con calci e pugni. Parimenti congrua risulta la squalifica inflitta al calciatore Davide Calabrò, il quale per l’occasione rivestiva la funzione di capitano, per cui la sanzione base (art.19 comma 4 lett.b) del C.G.S.) va aggravata ai sensi dell’art. 73 comma 4 delle N.O.I.F. Così come risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione l’ammenda inflitta alla reclamante in ragione del comportamento antiregolamentare posto in essere dai propri tesserati. Viceversa va parzialmente accolto il gravame relativo alla squalifica a carico del calciatore sig. Benedetto Archita la cui sanzione va ridotta nel minimo edittale previsto del già richiamato art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame riduce a tre giornate la squalifica a carico del calciatore sig. Benedetto Archita confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata nella misura di € 130,00=
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