COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 61/A Appello personale del sig. Emmanuel La Rosa (tesserato Pol. Gualtierese) avverso squalifica fino al 30/04/2016 – Campionato 2^ categoria girone “E” Gara Gualtierese/F24 Messina del 21/11/2015 – C.U. n. 158 del 25/11/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 189 CSAT 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 61/A Appello personale del sig. Emmanuel La Rosa (tesserato Pol. Gualtierese) avverso squalifica fino al 30/04/2016 - Campionato 2^ categoria girone “E” Gara Gualtierese/F24 Messina del 21/11/2015 - C.U. n. 158 del 25/11/2015. Con tempestivo reclamo il sig. La Rosa Emmanuel ha impugnato, personalmente, il provvedimento assunto a suo carico ed in epigrafe riportato. In buona sintesi il reclamante contesta di non avere posto in essere alcun comportamento violento in danno dell’arbitro, essendosi limitato, a fine partita, a chiedere, “educatamente” spiegazioni sulla sua espulsione senza però riceverne alcuna risposta. In ragione di quanto sopra chiede che la sanzione, così come inflittagli, venga ridotta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, rileva che al 32° del 2° tempo l’arbitro ha espulso il sig. Emmanuel La Rosa in quanto reagendo ad un fallo subito scagliava con forza il pallone contro l’avversario colpendolo al viso procurandogli forte dolore, nel contempo insultandolo. Alla notifica dell’espulsione si scagliava nei confronti dell’arbitro insultandolo ad alta voce appoggiandogli le mani sul petto e spingendolo. Al termine della gara il predetto calciatore tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per il pronto intervento dei dirigenti e del servizio d’ordine. Da quanto sopra emerge che le ragioni del reclamante non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il reclamo come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa reclamo (€ 65,00) versata.
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