COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 190 TFT 19 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 40/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. ARCOBALENO ISPICA; Sig. FABIO LOREFICE (Presidente A.S.D. Arcobaleno Ispica all’epoca dei fatti).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 190 TFT 19 DEL 22 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 40/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. ARCOBALENO ISPICA; Sig. FABIO LOREFICE (Presidente A.S.D. Arcobaleno Ispica all’epoca dei fatti). La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3984/1016 pf14-15/AV/mf del 27/10/2015, il sig. Fabio Lorefice (Presidente della A.S.D. Arcobaleno Ispica), per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1bis comma 1 C.G.S., in riferimento all’art. 44 comma 1 del Regolamento della L.N.D., stante il mancato tesseramento e l’affidamento della conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota è stata altresì deferita la A.S.D. Arcobaleno Ispica, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa. All’udienza dibattimentale è tuttavia comparso il difensore di fiducia del sig. Lorefice, che ha preliminarmente chiesto di produrre memoria difensiva e, discutendo la questione, ha concluso insistendo per il proscioglimento o, in subordine, per l’applicazione del minimo della pena. Ciò evidenziando che il proprio assistito non ha svolto, di fatto, il ruolo di responsabile della gestione sociale, delegata con poteri di firma ad altro soggetto. Il rappresentate della Procura Federale ha di contro insistito nei motivi di deferimento, chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi quattro a carico del sig. Fabio Lorefice e l’ammenda di € 600,00 a carico della Società deferita. Il Tribunale Federale Territoriale, respinta la richiesta di produzione di memoria difensiva, in quanto fatta fuori dai termini procedurali, osserva quanto segue: Dagli atti prodotti dalla Procura Federale a sostegno delle proprie richieste risulta che la Società in questione non ha indicato il nominativo di un allenatore nelle distinte ufficiali relative alle seguenti gare di prima categoria regionale, specificamente indicate in deferimento: Arcobaleno Ispica/Florenzia del 21/03/2015, Arcobaleno Ispica/New Pozzallo del 29/03/2015 e Real Avola/Arcobaleno Ispica del 12/04/2015. Per quanto sopra, avuto riguardo al disposto dell’art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D., deriva inequivocabile e documentale la responsabilità del sig. Fabio Lorefice, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Arcobaleno Ispica, non costituendo il rilascio di una delega con poteri di firma una esimente della rappresentatività e responsabilità sociale. La società deferita risponde a sua volta di quanto addebitato al suo Presidente all’epoca dei fatti, valendo il principio della immedesimazione organica, ex art. 4 comma 1 C.G.S. Ne conseguono le sanzioni, nei limiti appresso indicati. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi al sig. Fabio Lorefice la sanzione della inibizione per mesi due e l’ammenda di € 375,00 a carico della A.S.D. Arcobaleno Ispica. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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