COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 81/A A.S.D. SPORTING TAORMINA (ME) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Marco Antonio Marziale. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Sporting Taormina / Giarre Calcio del 13/12/2015 C.U. n. 184 del 16/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 81/A A.S.D. SPORTING TAORMINA (ME) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Marco Antonio Marziale. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Sporting Taormina / Giarre Calcio del 13/12/2015 C.U. n. 184 del 16/12/2015. Con appello tempestivamente proposto l’A.S.D. Sporting Taormina ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata sostenendo, qui in buona sintesi, che il proprio calciatore ha solo reagito a fine gara ad un colpo ricevuto da un avversario nel percorso per raggiungere gli spogliatoi, “mettendo una mano in faccia all’avversario con l’intenzione di allontanarlo, sicuramente sbagliando ma senza l’intenzione di usare violenza”. Chiede pertanto che la sanzione venga rideterminata in termini proporzionati alla tenue gravità dell’accaduto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il calciatore sig. Marziale “a fine partita, all’ingresso negli spogliatoi, sferrava un pugno allo zigomo ai danni di un calciatore avversario che era dolorante e vistosamente contuso”. In ragione di quanto sopra esposto l’appello non può trovare accoglimento, non trovando riscontro negli atti ufficiali di gara. La sanzione contestata appare peraltro equa e ben proporzionata all’accaduto, rilevandosi la particolare gravità della condotta violenta, essendo in linea con il disposto dell’art. 19 comma 4 lettere b) e d) del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Taormina e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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