COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 72/A F.C.D. RAFFADALI (AG) Avverso la sanzione dell’ammenda di € 700,00, l’inibizione sino al 30/04/2016 a carico del dirigente sig. Francesco Vizzì, l’inibizione sino al 31/12/2016 a carico del dirigente sig. Nicola Lombardo, la squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Lo Mascolo, e per tre gare a carico dei calciatori Alfonso Cipolla, Gianfranco Fassari, Cristian Manto – Campionato Eccellenza Girone “A” – Gara Raffadali/Parmonval del 06/12/2015 – C.U. n. 176 del 10/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 196 CSAT 15 DEL 05 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 72/A F.C.D. RAFFADALI (AG) Avverso la sanzione dell’ammenda di € 700,00, l’inibizione sino al 30/04/2016 a carico del dirigente sig. Francesco Vizzì, l’inibizione sino al 31/12/2016 a carico del dirigente sig. Nicola Lombardo, la squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Lo Mascolo, e per tre gare a carico dei calciatori Alfonso Cipolla, Gianfranco Fassari, Cristian Manto - Campionato Eccellenza Girone “A” - Gara Raffadali/Parmonval del 06/12/2015 - C.U. n. 176 del 10/12/2015. Con rituale e tempestivo appello la F.C.D. Raffadali ha impugnato le sanzioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che quanto descritto dagli ufficiali di gara nei loro referti sarebbe smentito dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri presenti sin dall’inizio nell’impianto sportivo ed allegata in copia conforme al gravame. In tale relazione gli stessi dichiarano di avere preso posto sugli spalti e da lì hanno seguito l’intero incontro, constatando che il pubblico avrebbe tenuto un comportamento sostanzialmente corretto, limitandosi a rumoreggiare in alcune occasioni in cui sono apparse “discutibili” alcune decisioni assunte dalla terna arbitrale. I Carabinieri riferiscono che al termine della gara hanno raggiunto gli spogliatoi dopo circa dieci minuti e cioè dopo che un dirigente della società ospitante aveva provveduto ad aprire il cancello che permetteva l’accesso al campo, ed ivi giunti constatavano che la terna arbitrale, pur essendo “tranquillamente” nello spogliatoio, faceva sopraggiungere, attraverso una telefonata al 112, un’altra pattuglia dell’Arma. In ragione di quanto sopra la società chiede che tutte le sanzioni assunte dal giudice di prime cure siano revocate. Inviata rituale comunicazione concernente l’udienza dibattimentale odierna, nessuno è comparso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta audizione del dirigente accompagnatore ufficiale, in quanto non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. Deve parimenti dichiararsi inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S., il proposto gravame, relativamente alle sanzioni inflitte ai dirigenti ed ai calciatori, risultando sul punto non solo generico ma anche privo di ogni e qualsiasi motivazione, che non sia la generica negazione degli eventi in esame. Per quanto attiene alla sanzione dell’ammenda, su cui peraltro verte l’intero gravame, questa Corte osserva che quanto riferito dal direttore di gara e dagli assistenti nei loro rapporti (che è bene ricordare che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. costituiscono piena prova non solo circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ma anche in relazione al comportamento dei sostenitori delle squadre) per quello che qui interessa, non è in contrasto con quanto riferito dai Carabinieri nella loro relazione di servizio. Quanto descritto dalla terna arbitrale: in ordine alla presenza di estranei al momento del loro rientro negli spogliatoi; in ordine ai comportamenti violenti e minacciosi assunti da questi soggetti nei loro confronti; così come la riferita presenza di una persona non iscritta in elenco che ha fatto poi ingresso nello spogliatoio della terna, il quale, spacciandosi per il Presidente della odierna reclamante, assumeva un comportamento irriguardoso nei loro confronti; o come, infine, il picchiare di estranei alla finestra del bagno; non è smentito, come detto, dalla relazione di servizio redatta dai Carabinieri. Questi ultimi, infatti, erano per loro stessa ammissione allocati sugli spalti, per cui non hanno certamente avuto una percezione diretta di quanto stava avvenendo all’interno del terreno di gioco o all’interno degli spogliatoi al termine della gara, avendoli raggiunti solo dopo circa dieci minuti, peraltro unitamente a persone estranee e certamente non autorizzate che quindi non avevano titolo ad entrarvi. Infatti così leggesi testualmente nella relazione di servizio “…e, dopo avere aspettato per circa dieci minuti che la maggior parte del pubblico si fosse allontanato e che un dirigente venisse ad aprire il cancello per permettere l’accesso al campo, raggiungevamo l’ingresso degli spogliatoi unitamente a dirigenti e giocatori che si trovavano sugli spalti…”). Ciò posto e quanto sopra considerato, il gravame può trovare solo un limitato e parziale accoglimento anche in relazione alle reiterate e specifiche sanzioni pecuniarie già inflitte alla reclamante nel corso della corrente stagione sportiva, per cui alla stessa va irrogata unitamente all’ammenda così come rideterminata in dispositivo, l’ulteriore sanzione della “diffida”. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina la sanzione a carico della F.C.D. Raffadali in € 600,00 (seicento/00) di ammenda con diffida e lo dichiara inammissibile nel resto. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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