COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 90/A Pol. Libertas Marsala (TP) avverso squalifica 3 gare al calciatore Scuderi Vincenzo – gara di campionato 1° Categoria Gir. “A” Nuova Sportiva del Golfo/Pol. Libertas Marsala del 20/12/15 – Comunicato Ufficiale n. 192 del 23/12/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 90/A Pol. Libertas Marsala (TP) avverso squalifica 3 gare al calciatore Scuderi Vincenzo - gara di campionato 1° Categoria Gir. “A” Nuova Sportiva del Golfo/Pol. Libertas Marsala del 20/12/15 – Comunicato Ufficiale n. 192 del 23/12/2015 La Società Pol. Libertas Marsala ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, sostenendo che il proprio calciatore avrebbe commesso il fatto addebitato in maniera involontaria. Chiede pertanto la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 35° minuto del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 9 della Pol. Libertas Marsala Scuderi Vincenzo perché, dopo essere stato preso per la maglia e atterrato, nella caduta “metteva” una gomitata nei confronti dell’avversario prendendolo in pieno viso e causandogli fuoruscita di sangue dal naso. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminato l’art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S., ritiene che la sanzione inflitta sia appena congrua in relazione al fatto commesso dal calciatore pur dovendosi tenere conto del fallo subito. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l’effetto, con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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