COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 86/A A.S.D. Sporting Priolo (SR) avverso squalifica fino al 31/01/2016 del calciatore Pincio Sebastiano – gara di Coppa Sicilia 1° Categoria 1° fase A.S.D. Sporting Priolo/Floridia del 9/12/2015 – Comunicato Ufficiale n. 179 del 11/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 86/A A.S.D. Sporting Priolo (SR) avverso squalifica fino al 31/01/2016 del calciatore Pincio Sebastiano - gara di Coppa Sicilia 1° Categoria 1° fase A.S.D. Sporting Priolo/Floridia del 9/12/2015 – Comunicato Ufficiale n. 179 del 11/12/2015. La Società A.S.D. Sporting Priolo ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe. La reclamante contesta i fatti così come descritti dall’arbitro nel proprio referto sostenendo che il proprio calciatore non avrebbe tenuto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, ma piuttosto si sarebbe limitato a protestare per alcune decisioni e, infine, non avrebbe posto in essere alcun gesto minaccioso o offensivo dopo la sua espulsione. Chiede pertanto in via principale l’annullamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e in subordine una riduzione in termini più equi. All’udienza dibattimentale nessuno è comparso nonostante rituale avviso alla reclamante. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e il suo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare, dall’esame del supplemento del rapporto emerge che al 46° del secondo tempo, dopo l’assegnazione di un fallo laterale in favore del Floridia, il calciatore della A.S.D. Sporting Priolo Pincio Sebastiano si rivolgeva all’arbitro pronunciando insulti e minacce. A questo punto veniva decretata l’espulsione del Pincio il quale inizialmente si avviava verso gli spogliatoi, salvo poi ripensarci, tentando di scagliarsi contro l’arbitro. Il pronto intervento dei compagni di squadra evitava il peggio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall’arbitro la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo va tuttavia rideterminata in termini più equi. La condotta del calciatore va infatti ricondotta all’ipotesi prevista dall’art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S. avendo senza dubbio tenuto un comportamento minaccioso e offensivo nei confronti dell’arbitro, senza tuttavia arrivare al contatto fisico con lo stesso. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina al 15/01/2016 la squalifica a carico del calciatore Pincio Sebastiano. Senza addebito della tassa reclamo.
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