COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 85/A A.S.D. Marsala Futsal (TP) 2012 avverso la squalifica per 4 gare a carico del calciatore Chirco Giacomo – gara di campionato calcio a 5 Serie C1 Gir. “A” Mascalucia C5/A.S.D. Marsala Futsal 2012 del 19/12/2015 – Comunicato Ufficiale n. 192 del 23/12/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 85/A A.S.D. Marsala Futsal (TP) 2012 avverso la squalifica per 4 gare a carico del calciatore Chirco Giacomo – gara di campionato calcio a 5 Serie C1 Gir. “A” Mascalucia C5/A.S.D. Marsala Futsal 2012 del 19/12/2015 – Comunicato Ufficiale n. 192 del 23/12/2015. La Società A.S.D. Marsala Futsal 2012 ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta appare sproporzionata ai fatti così come realmente accaduti. In particolare sostiene che il calciatore Chirco Giacomo non avrebbe commesso alcun atto di violenza nei confronti del portiere avversario, ma si sarebbe scontrato con quest’ultimo durante lo svolgimento di un’azione di gioco e in maniera del tutto fortuita. Evidenzia infine che le misure di un campo di calcio a 5, ridotte rispetto a quelle di un campo di calcio a 11, renderebbero molto difficile evitare uno scontro o un contatto con l’avversario. Chiede pertanto la riduzione a due gare della squalifica inflitta al proprio calciatore, previo riconoscimento delle attenuanti del caso, o, in subordine, a tre gare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 7° minuto del secondo tempo il calciatore Chirco Giacomo della A.S.D. Marsala Futsal 2012 veniva espulso dal campo perché colpiva con una ginocchiata intenzionale la nuca del portiere avversario, dopo che questi si era chinato per raccoglie il pallone con le mani. A seguito dell’episodio il calciatore colpito veniva sostituito e accompagnato presso il presidio ospedaliero più vicino per gli accertamenti del caso. In ragione di ciò la Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminato l’art. 19 comma 4 lett. B) e C) C.G.S., ritiene che, in virtù di quanto descritto dall’arbitro nel suo rapporto, le sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appaia appena sufficiente a sanzionare gli accadimenti, trattandosi di ipotesi di condotta particolarmente violenta posta in essere nei confronti di un avversario P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Chirco Giacomo Con addebito della tassa reclamo di € 130,00 (non versata).
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