COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 66/A F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica fino al 15/02/2016 dell’allenatore sig. Damiano De Maria – Campionato Allievi Provinciali Gara Nuova Città di Caccamo/Città di Castellana del 29/11/2015 – C.U. N° 26 del 03/12//2015 della Delegazione Provinciale di Palermo.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 66/A F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica fino al 15/02/2016 dell’allenatore sig. Damiano De Maria - Campionato Allievi Provinciali Gara Nuova Città di Caccamo/Città di Castellana del 29/11/2015 – C.U. N° 26 del 03/12//2015 della Delegazione Provinciale di Palermo. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società F.C.D. Città di Castellana, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale riportata in epigrafe. In particolare la reclamante, pur ammettendo il comportamento protestatario del proprio tesserato, nega che lo stesso lo si possa ritenere offensivo per cui chiede che la sanzione, così come inflitta dal giudice Territoriale, sia rideterminata in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 26’ del 2° t. il sig. Damiano De Maria, tesserato quale allenatore per la soc. Città di Castellana, regolarmente iscritto in elenco, è stato allontanato dal terreno di gioco perché durante un’interruzione del giuoco, senza che fosse autorizzato, entrava sul terreno e, raggiunto l’arbitro, assumeva nei suoi confronti un comportamento certamente offensivo. Nondimeno l'appello può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi in relazione a quanto effettivamente posto in essere dall’allenatore così come da dispositivo tenendo conto, ai fini della sua quantificazione, della circostanza che si è trattato di un singolo episodio e per di più isolato. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto appello riduce a tutto il 29/01/2016 la squalifica a carico del sig. Damiano de Maria e, per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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