COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 63/A A.S.D. PORTOPALO (SR) appello avverso squalifica fino al 30/04/2016 del calciatore sig. Sebastiano Malandrino – Campionato 2° Cat. Gir. “I” Gara Hellenika/Portopalo del 28/11/2015 – C.U. N° 16 del 02/12/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 203 CSAT 16 DEL 12 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 63/A A.S.D. PORTOPALO (SR) appello avverso squalifica fino al 30/04/2016 del calciatore sig. Sebastiano Malandrino - Campionato 2° Cat. Gir. “I” Gara Hellenika/Portopalo del 28/11/2015 – C.U. N° 16 del 02/12/2015 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Portopalo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante, pur ammettendo che il comportamento del proprio tesserato sia da considerare “offensivo e privo di contegno”, contesta la circostanza che questi abbia avuto un contatto fisico con il direttore di gara. Ai fini istruttori la reclamante chiede che venga richiesto uno specifico supplemento al direttore di gara e chiede che vengano ammesse le dichiarazioni allegate al gravame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rigetta le richieste istruttorie avanzate dalla A.S.D. Portopalo in parte perché inammissibili (dichiarazioni) ed in parte perché inconducenti ai fini del decidere (supplemento di referto). Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 28’ del 2° t. è stato espulso il sig. Sebastiano Malandrino per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare dell’espulsione, questi tentava di aggredire il direttore di gara senza però riuscirvi per il pronto intervento dei propri compagni che provvedevano ad allontanarlo. In ragione di quanto sopra il proposto reclamo può trovare parziale accoglimento e la sanzione va rideterminata in termini più equi così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 31/03/2015 la squalifica a carico del calciatore sig. Sebastiano Malandrino e, per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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