COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°5 del 23/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 23.06.2015 – a carico di: ALZIATI Federico Carlo, nella sua qualità calciatore della Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925; ALZIATI Giacomo, nella sua qualità calciatore della Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925; CARDENAS Fermin, nella sua qualità calciatore della Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925; BAUSILIO Vincenzo, nella sua qualità calciatore della Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925; per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al comportamento dagli stessi tenuto dopo la gara ACD Atletico Cinisello contro S.S. FRANCO SCARIONI 1925 del 24.11.2013; la Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925, a titolo di responsabilità oggettivi, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., in relazione a quanto contestato ai loro tesserati

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°5 del 23/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 23.06.2015 - a carico di: ALZIATI Federico Carlo, nella sua qualità calciatore della Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925; ALZIATI Giacomo, nella sua qualità calciatore della Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925; CARDENAS Fermin, nella sua qualità calciatore della Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925; BAUSILIO Vincenzo, nella sua qualità calciatore della Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925; per la violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al comportamento dagli stessi tenuto dopo la gara ACD Atletico Cinisello contro S.S. FRANCO SCARIONI 1925 del 24.11.2013; la Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925, a titolo di responsabilità oggettivi, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., in relazione a quanto contestato ai loro tesserati Con provvedimento dell’15 aprile 2015 il Procuratore Federale, alla luce delle risultanze della relazione del Procuratore Federale, Dott. Aldo Marco Luciani del 02 giugno 2014 in ordine alle risultanze delle indagini effettuate sui deferiti, ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta sarebbero emersi comportamenti posti in essere dagli attuali deferiti, i quali dopo la conclusione della partita avrebbero aggredito e colpito alle spalle l’arbitro che faceva rientro presso la propria abitazione deferiva avanti Questa Commissione i sig.ri ALZIATI Federico Carlo, ALZIATI Giacomo, CARDENAS Fermin, BAUSILIO Vincenzo e la Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925 per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli adempimenti di rito, - sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con il solo sig. ALZIATI Giacomo, in quanto nessuno compariva per gli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati; - preso atto che il sig. ALZIATI Giacomo ha dichiarato di non conoscere l’arbitro, né tantomeno di sapere il suo nome né, ancor meno, il luogo di abitazione dello stesso e che si dichiarava quindi completamente estraneo ai fatti. - rilevato che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni delle norme indicate nel deferimento, formulava le seguenti istanze: - per sig.ri ALZIATI Federico Carlo, ALZIATI Giacomo, CARDENAS Fermin, BAUSILIO Vincenzo sei mesi di squalifica; - per la Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925, € 500,00 di ammenda; osserva Dalla documentazione prodotta dalla Procura non emerge alcun elemento probatorio chiaro e certo in merito al comportamento tenuto dai deferiti. Ed infatti, le indagini svolte hanno portato ad avere meri sospetti circa l’identificazione del tutto generica del veicolo che sarebbe asseritamente stato utilizzato per raggiungere l’abitazione dell’arbitro. Anche le dichiarazioni rilasciate dal teste, sig. Panuzzo, sono generiche e non suffragate da più specifici elementi. Lo stesso arbitro non era in grado di identificare con esattezza i propri aggressori, essendo gli stessi descritti come di altezza (tra 1,70 e 1,80 mt) e corporatura media, nonchè con capelli scuri. Inoltre, lo stesso arbitro “presumeva” che la vettura utilizzata dagli aggressori, fosse una “mercedes di colore metallizzato chiaro”, senza poter identificare il numero di targa del medesimo mezzo, né il modello dell'autovettura in questione. Peraltro, dalle stesse conclusioni della relazione della Procura Federale emerge che non è stato possibile individuare con certezza l’autore dell’aggressione ai danni del sig. Valmori. Nessuna prova piena è stata raggiunta nemmeno a livello indiziario, ma solo sospetti. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale ASSOLVE ALZIATI Federico Carlo, ALZIATI Giacomo, CARDENAS Fermin, BAUSILIO Vincenzo, nonché la Società S.S. FRANCO SCARIONI 1925, per non aver commesso il fatto. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it